Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23193 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23193 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
Pettine Giovanni, nato a L’Aquila il 20.7.81
Salutari Zaira, nata a Popoli l’8.3.85
imputati artt. 110 c.p. 73 T.U. Stup., 624, 625 c.p.
avverso la sentenza cella Corte d’appello d: LAquila dell’8.5.13
Sentita la relazione del cons. Guida Ylùlliri;
osserva
Pur riducendo la pena loro irrogata, la Corte d’appello ha confermato la condanna
inflitta ad entrambi i ricorrenti per la violazione. dell’art. 73 T.U. Stup. per avere, in concorso
tra loro, detenuto e ceduto in più occasioni piccole quantità di cocaina ed essere concorsi nella
commissione del furc di una somma di denaro della cassa di un bar.
Con il proprio gravame, Pettine sostiene che, vista la modestia oggettiva e soggettiva
delle accuse, la Corte avrebbe potuto “comrsr- e .fr7 ulteriore sforzo e concedere le attenuanti
generiche”.
La Salutari, per parte sua, si duole delia reiezione della eccezione di inutilizzabilità delle
intercettazioni.
I ricorsi seno ertrambi inammissibili.
Data Udienza: 28/02/2014
Alia presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.
P C.M.
Visti gli artt. 610 e ss c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i rer-enti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versmento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in
Rema
. .,in 7014
n21!’udienza del 28 febbr F
Quello di Pettine per la sua assoluta gener;r:ità ed assertività. La censura, infatti, si
risolve in un mero auspicio di una decisione diversa sulla base di una vaga vocazione delle
caratteristiche del fatto e non – come avrebbe dovuto essere – in una puntuale critica a
specifichi passaggi della motivazione impugnata che, per parte sua, risulta del tutto congrua e
logica, come tale, qui incensurabile.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla doglianza della donna
che era stata posta, nei medesimi termini ai giudici di secondo grado i quali hanno giustamente
obiettato che il mancato rinvenimento (peraltro, per ragioni legate all’evento sismico del 6.4.09) delle
bobine delle intercettazioni testimoniate dai brogliacci presentii n atti non può costituire causa
di inutilizzabilità di tale fonte di prova sia perché, a mente dell’art. 268, comma 1 c.p.p., il
verbale costituisce primo ineludibile strumento di conservazione di quanto intercettato, sia
perché, in ogni caso avendo la ricorrente ch:to di essere giudicata con il rito abbreviato, ha
accettato il compendio probatorio quale era e cHe include tutte le acquisizioni che non siano
affette da inutilizzabilità patologica (SAL n. 17/0()