Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2319 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2319 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BIANCOLINO Raffaele, nato a Napoli il 6/2/1980
avverso l’ordinanza del 24/5/2011 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Napoli, che ha respinto l’incidente di esecuzione con cui si chiedeva
la revoca o la dichiarazione di non esecutività del decreto penale di condanna
n.3081/2007 per vizio della notificazione.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso e
condannarsi l’imputato al pagamento delle spese.
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/5/2011 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Napoli ha respinto l’incidente di esecuzione con cui si chiedeva la
revoca o la dichiarazione di non esecutività del decreto penale di condanna
n.3081/2007 per vizio della notificazione, sollecitando la rimessioni in termini per
l’opposizione.

Data Udienza: 21/11/2012

2. Avverso tale decisione il sig. Biancolino propone ricorso in sintesi
lamentando l’esistenza di una errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod.
proc. pen. e di un vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc.
pen. per avere il giudice erroneamente ritenuto che non integri causa di nullità il
vizio consistente nella mancata effettuazione del secondo accesso presso il
domicilio eletto e per avere il giudice omesso di considerare le molteplici
irregolarità della procedura di notificazione mediante avviso presso la casa
comunale che erano state denunciate dall’imputato, con la conseguenza che il

con l’istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che con riferimento al primo profilo d’impugnazione
debbano trovare accoglimento le articolate osservazioni del Procuratore
generale, con le quali si evidenziano: a) il carattere di mera irregolarità, non
riconducibile alla categoria della nullità (attesa la natura tassativa delle stesse e
atteso il disposto dell’art.171 cod. proc. pen.), del mancato secondo accesso ex
art.157, comma 7, cod. proc. pen.; b) la non rilevanza del vizio concernente la
leggibilità del timbro apposto sul documento concernente l’affissione presso la
casa comunale, posto che l’effettuazione di tale affissione non risulta posta in
dubbio; c) la mancata riconducibilità alla categoria delle nullità conseguente
all’eventuale mancato decorso del termine di dieci giorni di giacenza; d) la non
applicabilità al caso in esame della disciplina prevista per le notificazioni a mezzo
posta (legge n.890 del 1992).
2. Va, invece, accolto il secondo profilo di ricorso nella parte in cui concerne
il totale difetto di motivazione in tema di restituzione nel termine. Osserva la
Corte che la disposizione contenuta nell’art.175 cod. proc. pen. non esaurisce la
propria operatività entro i limiti della legittimità e correttezza del procedimento
di notificazione, ma ha riguardo alla effettività della conoscenza dell’atto oggetto
di notificazione e della conoscenza dell’esistenza del procedimento penale (per
tutte, Sez.2, n.4987 del 22/12/2011, Vujovic). I presupposti di applicazione
dell’art.175 cod. proc. pen. sono, dunque, del tutto diversi da quelli esaminati
con la prima parte del ricorso e avrebbero richiesto uno specifico e motivato
esame da parte del giudice dell’esecuzione, chiamato a dare risposta alle censure
e alle richieste del ricorrente. Così non è stato, e tale vizio comporta
l’annullamento “in parte qua” dell’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

provvedimento risulta carente di motivazione su più di uno dei profili segnalati

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia di richiesta di
restituzione in termine e rinvia al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto.
Così deciso il 21/11/2012

t.

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