Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2319 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2319 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGOSTA FRANCESCO N. IL 30/09/1965
avverso l’ordinanza n. 8525/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
11/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Le/sentite le conclusioni del PG Dott. ne,w, G Ruit

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Data Udienza: 19/12/2013

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza dei 11.4.2013 il Tribunale di Napoli – sez. riesame – a
seguito di appello proposto dal P.M. presso il Tribunale di Napoli avverso
la ordinanza emessa in data 26.10.2012 dal G.I.P. del Tribunale di
Napoli con la quale a RAGOSTA Francesco era sostituita la misura

riformava detta ordinanza applicando la custodia cautelare in carcere al
predetto indagato.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore del
RAGOSTA deducendo con unico ed articolato motivo violazione dell’art.
275 co. 3 c.p.p. con conseguente mancanza di motivazione in ordine agli
elementi specifici che comportano un affievolimento delle esigenze
cautelari. Si duole il ricorrente che il Tribunale abbia applicato la norma
processuale in questione in distonia con i principi costituzionali di cui agli
artt. 3, 13 e 27 Cost., in base ad una irragionevole equiparazione tra le
figure del partecipe e del concorrente esterno all’associazione mafiosa,
connotata dalla inesistenza del vincolo associativo.

Inoltre,

erroneamente il Tribunale ha ritenuto ininfluenti ai fini della prognosi di
pericolosità quegli elementi oggettivi e specifici – nella specie la
circostanza per cui tutte le imprese e le società dei RAGOSTA sono
sottoposte a sequestro preventivo ed affidate alla gestione di
amministratori giudiziari e la detenzione in regime di cui al 41bis di
AMBROSIO Franco, per il cui tramite sarebbe avvenuto il concorso di
RAGOSTA Francesco – che avrebbero consentito di ritenere affievolite le
esigenze cautelari, non individuando gli elementi atti a denotare
l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa. Inoltre,
secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto
sussistente la presunzione oltre il momento genetico di applicazione
della misura cautelare e non avrebbe tenuto conto della decisione della
Corte Costituzionale n. 57 del 2013 che escluderebbe l’obbligatorietà
della custodia in carcere per le ipotesi in cui non vi è partecipazione
all’associazione mafiosa.
3.
3.1.

Con motivi nuovi depositati il 2.9.2013 la difesa deduce :
violazione dell’art. 568 IV co. c.p.p. in ordine all’assunto del
Tribunale che ha rigettato la eccezione di carenza di interesse della
impugnativa del P.M. rispetto ai sopravvenuti mutamenti dello stato
cautelare dell’indagato dovendosi l’interesse valutare non solo al
I

cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari –

momento della proposizione del gravame ma anche al momento in cui
questo viene deciso.
vizio della motivazione in ordine alla ritenuta esclusiva adeguatezza

3.2.

della misura inframuraria essendosi non solo erroneamente ritenuta
applicabile la presunzione assoluta anche per l’ipotesi di concorso
esterno- equiparazione alla ipotesi associativa che già alcune pronunzie
di merito hanno negato-, ma anche essendosi data per acquisita la

dalla gravità indiziaria.
3.3.

illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla
impossibilità da parte del RAGOSTA di offrire qualsiasi apporto al clan, a
prescindere se essa sia ascrivibile alla volontà dell’indagato o
all’intervento dell’A.G..

4.

Questa Corte ha richiesto informazioni al Tribunale del riesame di Napoli
in ordine alla eventuale impugnazione del successivo provvedimento
emesso dal GIP in data 28.2.2013 con il quale gli arresti domiciliari sono
stati revocati in relazione alla ipotesi di concorso esterno in associazione
mafiosa ed applicato l’obbligo di dimora in relazione alle restanti ipotesi
ed il Tribunale ha trasmesso l’ordinanza del 31.5.- 30.7..2013 con la
quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso dei P.M. avverso il
predetto provvedimento del GIP. Come risulta anche dalla certificazione
della cancelleria del Tribunale del riesame, detta ordinanza è divenuta
definitiva.

5. Va brevemente riassunto il complesso ed articolato iter cautelare
relativo all’attuale ricorrente.
6.

RAGOSTA Francesco è stato sottoposto alla custodia in carcere con due
distinte ordinanze: con quella del 10.7.2012 in relazione ai delitti di
bancarotta fraudolenta ed altri reati fallimentari e societari; con quella
del 1.8.2012 in relazione ai delitti di concorso esterno in associazione
mafiosa e riciclaggio aggravato dall’art. 7 I.n. 203/1991. Con ordinanza
del 26.10.2012 il G.I.P. distrettuale ha sostituito la custodia in carcere
con quella degli arresti domiciliari. Avverso tale decisione è insorto il
Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Napoli che ha

proposto appello ex art. 310 c.p.p. che ha dato luogo alla ordinanza oggi
gravata.
7.

Nelle more dell’appello cautelare, con ordinanza del G.I.P. in data
28.2.2013 la gradata misura autocustodiale è stata revocata in relazione
alla ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa e sostituita con
quella dell’obbligo di dimora in relazione alle altre ipotesi. Detta

2

permanenza delle esigenze cautelari, desumendola sillogisticamente

decisione è divenuta definitiva a seguito della declaratoria di
inammissibilità dell’ appello del P.M.,statuita con ordinanza del
30.7.2013.
8.

In attuazione della regola e del principio generale sull’inviolabilità della
libertà personale (art. 13 Cost.), che può essere limitata con misure
cautelari soltanto nel caso in cui ricorrano le condizioni fissate dalle
disposizioni previste dagli artt. 273 a 315 c.p.p. si impone l’immediata

sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall’art. 273 c.p.p. o
dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari
previste dall’art. 274 c.p.p. Ne consegue che l’obbligo imposto al giudice
di rimuovere immediatamente la misura non appena accerti
l’inesistenza, originaria o sopravvenuta, dei presupposti che la
giustificano, opera anche se la misura stessa non abbia ancora ricevuto
esecuzione (Sez. 6, Sentenza n. 30164 del 20/04/2006 Rv. 235132

Presidente: Leonasi R.

Estensore: Ippolito F.

Relatore: Ippolito F.

Imputato: P.M. in proc. Rossattini) .
9.

Il richiamato insegnamento può essere considerato anche nella
fattispecie in esame, nell’ambito della quale è sopravvenuta, in via
definitiva, la rimessione in libertà del ricorrente in relazione alla accusa
di concorso esterno in associazione mafiosa e la sua sottoposizione a
misura obbligatoria in relazione alle altre ipotesi. Sopravvenienza che
rende superata ed inattuale la ordinanza applicativa della custodia in
carcere oggetto di gravame – che non può essere eseguita – della quale
si impone, pertanto, l’ annullamento senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, 19.12.2013.

revoca delle misure coercitive quando risultano mancanti, anche per fatti

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