Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23187 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23187 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARANDO ROCCO N. IL 07/06/1948
avverso la sentenza n. 2360/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Torino ha
applicato, su richiesta concorde delle parti,

la pena di mesi 2 di

reclusione a carico di Rocco Marando, imputato dei reati ex artt. 56-515
cod.pen., e 5 lett. b) e d), L. 283/62;

eccependo la erronea applicazione dell’art. 99 cod.pen., in quanto non
risulterebbe dal decidente motivato, in maniera adeguata, il giudizio di
equivalenza attribuito tra le concesse attenuanti generiche e l’aggravante
contestata;
-che, contrariamente a quanto sostenuto in tesi difensiva, con la
argomentazione adottata nella impugnata pronuncia, il giudice di merito
ha ottemperato al dovuto obbligo motivazionale ex lege richiesto;
-che la censura mossa è del tutto destituita di fondamento, in quanto, con
la sentenza pronunciata ex art. 444 e segg. cod.proc.pen., il decidente
ratifica il negozio processuale pattizio, stipulato tra le parti; di tal chè, una
volta resa la pronuncia invocata, alle condizioni richieste dall’imputato,
quest’ultimo non può sollevare eccezioni che si concretizzano nel
contestare le proprie scelte processuali;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle
Ammende della somma di euro 1.500,00.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.

-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,

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