Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23186 del 22/03/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23186 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALLUSTRO FRANCESCO N. IL 19/01/1980
avverso la sentenza n. 7636/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 22/03/2013

1) Con sentenza dell’11.10.2011 la Corte dì Appello di Napoli confermava la sentenza
del &IP del Tribunale di Napoli, con la quale Sallustro Francesco, applicata la
diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione
ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90.
Propone ricorso per cassazione Sallustro Francesco, denunciando la violazione di legge
ed il vizio di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento della circostanza
attenuante di cui al comma 5 ed alla determinazione della pena.
2) Il ricorso è generico, perché non adempie all’onere di indicare in modo specifico le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento
(art.581 lett.c) c.p.p., e per di più manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha dato atto che l’appello riguardava solo il trattamento
sanzionatorio, e, comunque, ha evidenziato che il fatto non poteva certo essere
ritenuto di lieve entità in considerazione, soprattutto, del dato ponderale.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “..il giudice è tenuto a complessivamente
valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi,
modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del
reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta
criminosa), dovendo conseguentemente escludere la concedibilitò dell’attenuante
quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis Cass.pen.sez.4 n.38879 del
29.92005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008; tale indirizzo giurisprudenziale è
stato ribadito dalle Sezioni Unite con la sent. n.35737 del 24.6.2010 e dalla sez.4 con
la sent.n.43999 del 12.11.2010).
La pena irrogata, peraltro corrispondente (in quella base) al minimo edittale, era, poi,
congrua in relazione all’entità del fatto ed ai criteri tutti di cui ali’ art.133 c.p., per
cui non era suscettibile di riduzioni di sorta.
3) Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2013
Il Consiglie est.
Il Presidente

0555ERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA