Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23183 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23183 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Fiessi Sara, nata a Bologna il 22.12.76
Boubakr Aziz, nato in Tunisia il 14.9.78
imputati artt. 110 c.p., 73 T.U. Stup.
avverso la sentenza °ella Corte d’appello di Bc,i)(7na del 15.1.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
I -icorranti sono stati condannati per avere, in concorso tra loro, detenuto 24 gr. di
eroina con princ’po attj VO pari, quasi al 50%.
La conferma della sentenza di primo grado da parte della corte di appello, viene qui
impugnata osservandc‘si che non vi è certez2_3 c.rca la responsabilità degli imputati visto che,
all’atto dell’accesso degli operanti la Fiessi si era assunta la titolarità della droga e che il
Boubakr credeva si trattasse di cocaina. In pratica, la corresponsabilità non può essere
desunta, come fatto ; dalla semplice coah . tazone degli imputati e, nell’incertezza, essi
avrebbero dovuto essere assolti (considerata a la conclamata condizione di tossicodipendente della
donna). In ogni caso, avrebbero dovuto esse-e riconosciute le attenuanti di cui all’art. 73
comma 5 quelle generiche.
Il ricorso è inammissibile perché in fatto e manifestamente infondato. Esaminando la
sentenza impugnata, risulta, altresì, che gli argomenti difensivi qui svolti sono esattamente gli

Data Udienza: 28/02/2014

Alla presente declaratoria segue, per +egge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.

Visti gli artt. 610 e ss c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbmi..7: :914

che vi ha replicato puntualmente e
stessi portati all’attenzione della Corte d’appello
logicamente sì che una ragione ulteriore di inammissibilità darebbe da ravvisare in ciò solo
visto che, alla stregua di quanto detto, I motivi di gravame qui svolti sono solo “apparenti” (sez.
V, 27.1.05, Giagnorio, Rv. 231708).
La doglianza, oltretutto pecca di genericità perché si risolve nella mera negazione di
fatto che quanto accertato dai verbalizzanti, in occasione della perquisizione possa giustificare
la pronuncia di responsabilità. Al contrario, sembra del tutto coerente inferire dai dati acquisiti
la piena corresponsabilità dei ricorrenti visto il comportamento tenuto dall’uomo che, all’arrivo
delle forze dell’ordine, si è chiuso dentro un armadio ed, una volta scoperto ha egli stesso
consegnato un borsellino contenente la droga ch la Fiessi aveva in precedenza posto in uno
zaino dentro quell’armadio. Chiara, perciò la piena e consapevole comma-detenzione di un
quantitativo di drogE che non può non essere considerato destinato allo spaccio vista, in primo
luogo, la modalità di confezionamento (59 ovuli) nonché la quantità (da cui sono ricavabili oltre 495
dosi singole). E’, qu.ndi, anche per tale ragione che giustamente i giudici di merito hanno negato
l’attenuante speciale come pure le attenuanti generiche vista l’assenza di elementi positivi ed
al contempo, invece, !a esistenza di da” -.i negativi quali i precedenti penali “che descrivono una
scelta delinquenziale ormai radicata” ed il comportamento processuale “improntato ad una
manipolazione in senso utilitaristico delle risu!tanze accusatorie”.

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