Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23183 del 22/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23183 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Chiesa Glan Carlo, nato a Salsomaggiore Terme il 21.2.62
imputatg artt. 6 e 15 d.lgs 626/94
avverso la sentenza del Tribunale di Parma del 16.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Il presente ricorso è proposto contro la sentenza del Tribunale con la quale il Chiesa è
stato dichiarato responsabile della violazione alla normativa sulla sicurezza nel lavoro perché,
in qualità di datore di lavoro della ditta La Chiastra S.r.l. non aveva redatto il prescritto
documento di sicurezza e salute né informato i lavoratori sulle necessarie norme igieniche da
adottare.
Nel gravame, ci si duole del fatto che sia stato ritenuto colpevole il Chiesa quando,
invece anche i testi hanno riferito che egli non era il titolare della ditta e che la Chiastra s.n.c.
era l’azienda che aveva principalmente in proprietà e gestione la cava mentre solo in un
momento successivo il Chiesa l’aveva acquisita nella propria società, la Chiastra S.r.l..
Il ricorso è inammissibile perché in fatto e manifestamente infondato.
La semplice lettura degli argomenti svolti a sostegno dell’impugnazione evidenzia che si
è in presenza di una riproposizione delle prove, segnatamente, delle testimonianze che
Data Udienza: 22/03/2013
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vengono in parte riprodotte per cercare di far discendere da esse conclusioni diverse da quelle
assunte dal giudice di merito.
La cosa, è, in primo luogo, inammissibile in questa sede di legittimità che attiene pur
sempre alla coerenza strutturale della decisione di cui si “saggia” la oggettiva “tenuta” sotto il
profilo logico argomentativo restando “preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti” (Sez. III 27.9.06 Rv 234155).
sicurezza e dell’apprestamento delle relative provvidenze è il datore di lavoro che, nel caso di
specie, era ed è il Chiesa Gian Carlo».
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 22 marzo 2013
Il Presidente
Per di più, essa è manifestamente infondata perché non fa che riproporre argomenti
difensivi già sviluppati dinanzi al giudice di merito che vi ha replicato puntualmente facendo
osservare, per un verso, che le testimonianze erano state concordi nel riferire che «l’imputato
era gestore e datore di lavoro degli operanti nelle cave» e, per altro verso, che non meritava
pregio l’assunto difensivo (analogo a quello qui sostenuto) perché «responsabile per legge della