Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23181 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23181 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Aiello Rosaria, nata a Palermo il 10.1.75
Laneri Andrea, nato a Palermo il 13.11.72
imputati artt. 44/c, 64,65, 71, 72, 94 e 95 D.P.R. 380/01 181 D.Lgs.. 42/04, 349 c.p.
avverso la sentenza ()ella Corte d’appello di Palarmo del 21.3.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

I ricorrenti sono st3ti condannati per avere, in concorso tra loro, nella qualità di
committenti e proprietari, realizzato opere edilizie abusive in zona sottoposta a duplice vincolo
paesaggistico e sismico, in assenza di permesso di costruir ed in violazione dei sigilli apposti
dall’autorità giudiziaria.
Contro tale decisione, confermata dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata, essi
ricorrono dinarzi a questa S.C. lamentando i fatto che i giudici non abbiano tenuto conto del
fatto che era stata avanzata al Comune di ;IT,:ieria, un’istanza di sanatoria e ci si duole,
quindi, della mancata applicazione dell’art. 13 L. 47/85. Inoltre, per quel che attiene al reato di
cui all’art. 349 c.p., si sostiene l’assenza di prova della sua commissione proprio da parte
dell’imputato Laneri.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.

Data Udienza: 28/02/2014

Come bene ricordano i giudici di secondo grado – ribadendo il medesimo concetto
espresso dal primo giudice – è giurisprudenza pacifica di questa S.C. (ex plurimis, Sez. III, 33297/05;
Sez. III, 19256/05) che con riferimento all’art. 22. comma 3, L. 47/85 ( ora, 45 comma 3, D.P.R. 380/01),i1
rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, ai sensi dell’art. 13 L. 47/85, determina
l’estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e, quindi, si
riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l’assetto del
territorio sotto il profilo edilizio (ossia, quelle violazioni che riguardano opere eseguite in assenza, o in sua
totale difformità, della concessione).

Ne consegue che la causa estintiva non si applica a quei reati che riguardano altri
aspetti delle costruzioni e che hanno diversa obiettività giuridica (come le violazioni in materia

a tutela di interessi idrogeologici, ambientali o paesaggistici, la possibilità di sanatoria è
contemplata per i soli interventi edilizi di “minore rilevanza” (corrispondenti alle tipologie di illecito di
cui ai nn. 4,5 e 6 dell’ali. 1 alla L. 269/03, ovvero alle opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria).

Una volta trasferiti tali principi al caso in esame, la conclusione inevitabile è che i lavori
edilizi posti in essere dagli imputati fossero non sanabili. Prova indiretta ne sia il fatto che non
è stata rilasciata alcuna autorizzazione in sanatoria bensì, in data 29.6.09, una ordinanza di
demolizione.
La seconda censura riguardante la violazione dell’art. 349 c.p. si caratterizza per la sua
genericità risolvendosi nella pura messa in discussione della esistenza di prova della
ascrivibilità del fatto al Laneri. Si tratta di argomento fattuale ed indimostrato cui fa da
contraltare la logica considerazione dei giudici di merito secondo cui la sicura riferibilità di tale
condotta all’imputato discende dalla obiettiva sua presenza sul posto in occasione dei due
accessi eseguiti dalla polizia municipale nonché dalla circostanza che “si tratta di due coniugi
conviventi i quali ranno realizzato l’abuso in oggetto per esigenze di tipo abitativo”.

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 €.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4 – izerrentì al pagamento delle spese processuali
e, ciascuno, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

antisismica, o sul conglomerato cementizio ovvero di quelle che tutelano zone di particolare interesse paesaggistico o
ambientale). In particolare, poi, nelle zone sottoposte a vincoli imposti da leggi regionali o statali

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