Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23180 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23180 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Aleo Gaspare, nato a Trapani il 1°.9.73
imputato artt. 256 D.Lgs. 152/06 e 181 D.Lgs. 42/04
avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze 3.2.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Vista la memoria pervenuta il 12.2. 1 4 tendente ad ottenere una declaratoria di
prescrizione del reato;
osserva

L’Aie° è stato giudicato responsabile della violazione degli artt. 256 D.Lgs. 152/06 e
181 D.Lgs. 42/04 per avere realizzato, senza le necessarie autorizzazioni, una strada ed un
terrapieno mediante l’interramento, e quindi lo smaltimento abusivo, di rifiuti speciali pericolosi
e non.
La sentenze’ d’appello ha confermato la condanna inflittagli in primo grado pur
riducendo la pena.
Il presente ricorso lamenta il fatto che i giudici, nel valutare la testimonianza del
verbalizzante, non abbiano tenuto conto del fatto che, dalle fotografie e dallo stato dei luoghi
apparisse evidente che vi era già un precedente stradello.
Secondariamente, si invoca la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.
Il ricorso manifestamente infondatb e. quindi, inammissibile.

Data Udienza: 28/02/2014

Alla presente declaratoria segue, perciò, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle epese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma
di 1000 C.
RQ.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

Il ricorrente, infatti, ha equivocato il ruolo di questa S.C. quasi che esso fosse deputato
a valutare la possibilità di leggere gli atti in una prospettiva diversa rispetto a quella presa in
considerazione dal giudice di merito. Al contrario, l’unica verifica prevista in sede di legittimità
è diretta a controllare la logica della decisione che deve essere presa considerando tutti gli
elementi esistenti in atti.
Orbene, nella specie, non vi è dubbio che i giudici di merito sono pervenuti ad una
decisione di condanna in modo assolutamente argomentato sulla base delle emergenze
processuali traendo conclusioni del tutto chiare e logiche.
Si ricorda, infatti, che, dalla deposizione del verbalizzante, è emerso che, alle spalle
della trattoria gestita dall’imputato, in uno spazio di sua esclusiva pertinenza, vi era una
stradina che portava ad un terrapieno colmo di rifiuti e che era stato notato come detti rifiuti
provenissero da camion di soggetti che si eraro fermati a mangiare presso quell’esercizio.
Nulla quaestio, quindi, sia sulla esistenza della stradina che dello smaltimento abusivo
di rifiuti in uno spazio di sicura riferibilità all’imputato.
Resta da soggiungere che, essendo il fatto del 20.2.07, la prescrizione è maturata
successivamente alla sentenza d’appello e, per l’effetto, essa non può essere qui dichiarata
essendo orientamento di questa S.C. che (5.U. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164) la inammissibilità del
ricorso impedisce l’instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la
possibilità, per questa S.C., di dichiarare il sopraggiungere di eventuali cause estintive del
reato come, appunto, la prescrizione.

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