Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23180 del 22/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23180 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUCCITTO SALVATORE N. IL 24/12/1972
avverso la sentenza n. 430/2010 TRIB.SEZ.DIST. di FANO, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

t

Data Udienza: 22/03/2013

Ritenuto:
-che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Pesaro, sezione
distaccata di Fano, ha dichiarato Salvatore Tuccìtto responsabile del reato
di cui agli artt. 15, lett. c), e 24, L. 965/65, e successive modifiche, 88 e 89,
d.P.R. 1639/68, perché nella qualità di legale responsabile della Generai
commercializzazione, a bordo di un camion di proprietà della stessa ditta,
kg. 5.160, circa, di novellame di molluschi bivalvi, del genere Venus
Gallina ( vongole ), dì misura inferiore a quella prescritta di cm. 2,5, e lo
ha condannato alla pena di euro 1.500,00 di ammenda;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo la insussistenza del reato contestato, perché il Tuccitto non
aveva avuto modo di rendersi conto della grandezza dei molluschi
trasportati; perché, peraltro, il destinatario del divieto di detenere oltre il
10% del novellame catturato è il pescatore e non il trasportatore, il quale,
acquistando solo parte del pescato, non potrà, mai, avere cognizione del
rispetto del divieto posto dalla legge, non disponendo dei dati relativi alla
quantità originariamente catturata, né quella del novellame in essa
presente; il decidente ha errato nel non concedere le attenuanti
generiche;
-che i motivi di annullamento sono palesemente del tutto infondati, in
quanto in materia di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, deve
essere disapplicata dal giudice la normativa nazionale che consente una
percentuale di tolleranza sul pescato, in quanto contrastante con la
normativa comunitaria che non prevede alcuna deroga al divieto di pesca
e di commercializzazione del novellame e, quindi, alcun limite di
tolleranza. Ne consegue che, non ammettendosi alcun limite di tolleranza,
è sempre configurabile il reato di cui all’art. 15, lett. c), L. 963/65, che
vieta la pesca, la detenzione, il trasporto e il commercio, in difetto di
preventiva autorizzazione ministeriale, del novellame di qualunque specie

Service di Tuccitto Salvatore, aveva trasportato per la

vivente marina, oppure della specie di cui sia vietata la cattura, in ogni
stadio di crescita, al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche (ex
multis Cass. 3/7/2007, n. 39345);
-che la eccepita mancata possibilità da parte del prevenuto di accertare la
misura delle vongole trasportate risulta essere inconferente ed in ogni

-che il diniego delle invocate attenuanti generiche è compiutamente
argomentato dal giudice di merito, con l’evidenziare il comportamento
adottato dal prevenuto e il quantitativo dei novellame trasportato;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 22/3/2013.

caso in fatto;

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