Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23179 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23179 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ha pronunciato la seguente

SetGeg ger
0~4*~A,

sul ricorso proposto da:
FRANCO VINCENZO N. IL 22/10/1947
avverso la sentenza n. 181/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

e

Data Udienza: 28/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Rimini, con sentenza del 21/5/2005, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Vincenzo Franco responsabile del
reato di cui all’art. 73, d.P.R. 309/90 per cessione illecita di sostanza
73 citato, lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione ed euro
2.000,00 di multa.
La Corte di Appello di Bologna, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza dell’11/4/2013, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Franco, con i seguenti motivi:
-violazione ed errata applicazione degli artt. 62 bis cod.proc.pen. e 133
cod.pen., nonché vizio di motivazione, in ordine al diniego delle
attenuanti generiche visto che la Corte distrettuale non ha proceduto a
compiuta valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, prendendo
in considerazione solo i precedenti a carico dell’imputato senza verificare
l’esistenza di altri parametri favorevoli allo stesso; ha errato, il decidente,
anche nella dosimetria del trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente
partendo da una pena base superiore al minimo edittale, senza
considerare che parte della sostanza stupefacente, rinvenuta nella
, disponibilità del Franco era dallo stesso destinata a proprio uso
personale, circostanza, questa, riconosciuta dal Tribunale e che aveva
determinato il giudice di prime cure a concedere l’attenuante di cui al co.
5 dell’art. 73, d.P.R. 309/90.
La stessa difesa ha inoltrato ritualmente in atti memoria, in cui eccepisce

i

stupefacente del tipo cocaina, e, ritenuta l’ipotesi di cui al co. 5 dell’art.

violazione ed errata interpretazione dell’art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90 alla
luce della novella legislativa introdotta con dL. 146/2013.
.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla ritenuta sussistenza
del reato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto.
Va, però, preso atto della modifica legislativa riguardante il co. 5 dell’art.
73, citato, operata con l’art. 2, co. 1, lett. a), d.L. 146/2013, convertito
nella legge n. 10/2014.
Detto intervento legislativo ha comportato la trasformazione di quella che
per giurisprudenza consolidata era pacificamente ritenuta una circostanza
attenuante ( Cass. S.U. 31/5/1991, n. 9148 ), in una ipotesi autonoma di
reato, sanzionata in maniera più favorevole per l’imputato: reclusione da
uno a cinque anni, multa da euro 3.000,00 ad euro 26.000,00.
Peraltro, detta riconosciuta autonomia non consente il bilanciamento di
tale fattispecie con eventuali circostanze aggravanti e l’abbassamento del
massimo edittale determina, inoltre, effetti di maggior favore per il
r

prevenuto sui termini di custodia cautelare e su quelli per il computo
della prescrizione, da fissarsi in anni 7 e mesi 6.
In dipendenza di quanto considerato, appare evidente che il delitto
ascritto al Franco, commesso il 3/9/2003, risulta prescritto ampiamente
in data antecedente alla pronuncia di seconde cure; di tal chè la stessa
deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.

7—

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza
impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 28/2/2014.

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