Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23178 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23178 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
POLLINO SAMUELE N. IL 14/03/1978
avverso la sentenza n. 2460/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 01/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

:

I

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:

-che avverso detta pronuncia la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione, eccependo
l’omesso riscontro da parte della Corte territoriale alla censure libellate con l’atto di appello; il vizio
di motivazione sulla valutazione delle emergenze istruttorie; nonché travisamento della prova in
ordine alla macchina imbustatrice e all’utilizzo delle buste termiche, ritenuta decisiva dalla Corte
territoriale per affermare la colpevolezza dell’imputato;
-che la difesa ha inoltrato in atti memoria, il cui contenuto specifica, ulteriormente, le ragioni poste
a sostegno dei motivi di gravame;
-che dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, emergono la logicità e
la correttezza della argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito in relazione alla
ritenuta concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo all’ imputato;
-che tutte le censure mosse non possono trovare ingresso, perché fondate su deduzioni fattuali, non
sottoponibili all’esame di questa Corte, alla quale, in quanto giudice di legittimità e non di merito, è
precluso ogni riesame estimativo sugli elementi costituenti la piattaforma probatoria, peraltro,
assoggettati a puntuale ed esaustiva analisi valutativa da parte della Corte distrettuale;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma del
decisum di prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Samuele Pollino
per il reato ex art. 73 co. 1 bis, d.P.R. 309/90, per illecita detenzione di sostanze stupefacenti del
tipo haschish e marijuana, ha ridotto la pena inflitta a mesi 8 di reclusione ed euro 2.000,00 di
multa, in considerazione della tossicodipendenza dell’imputato, per cui parte dello stupefacente in
sequestro, presumibilmente, era destinato ad uso personale;

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