Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23177 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23177 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANAI NOAMAN N. IL 20/05/1978
avverso la sentenza n. 148/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

’Dopo.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

OSSERVA
1) Con sentenza del 14.2.2013 la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza
del Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, con la quale Manai Noaman,
previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di
equivalenza ed applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato alla
pena di anni 4 di reclusione ed euro 27.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73
DPR 309/90 ascritto.
Ricorre per cassazione l’imputato, denunciando la violazione di legge e la mancanza ed
illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza
attenuante di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La circostanza attenuante di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90 “può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia
dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove
venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005
n.10211; Cass.sez.4 ,1.6.2005 n.20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito
che “..il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla
norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa
sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile l’invocata
attenuante per il quantitativo considerevole della sostanza stupefacente, anche sotto
il profilo della “purezza”,
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della
cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai
sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro

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