Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23172 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23172 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMUSCIO CLAUDIO N. IL 22/05/1979
avverso la sentenza n. 1047/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRANI, del 13/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 28/02/2014
d
–
Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Trani ha applicato, su
richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 13.000,00 di multa a carico di
Claudio Lomuscio, imputato del reato ex artt. 110 e 81 cpv cod.pen, 73, d.P.R. 309/90, per
detenzione illecita a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dal prevenuto in punto di carenza di motivazione, ai fini
dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo motivo di gravame
appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria immediata di non
punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in ordine alla
inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza di cause di
non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 28/2/2014.
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