Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2317 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2317 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
LODDO Salvatore, nato a Reggio Calabria il 6/3/1944
avverso la sentenza del 16/12/2008 del Tribunale di Reggio Calabria, sez. dist di
Melito Porto Salvo, che ha applicato ex art.444 cod. proc. pen. al sig. Loddo la
pena di otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa in relazioni a plurime
violazioni della disciplina urbanistica e al reato ex art.349 cod. pen., accertati il
26/2/2003.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Edoardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/12/2008 del Tribunale di Reggio Calabria, sez. dist
di Melito Porto Salvo, che ha applicato ex art.444 cod. proc. pen. al sig. Loddo la
pena di otto mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa in relazioni a plurime
violazioni della disciplina urbanistica e al reato ex art.349 cod. pen., accertati il
26/2/2003.

Data Udienza: 21/11/2012

2. Avverso tale decisione il sig. Loddo ha proposto dichiarazione di appello in
sintesi lamentando:
a. mancata assoluzione dell’imputato e difetto di motivazione sul punto;
b. eccessività della pena;
c. violazione dell’art.649 cod. proc. pen. per essere stato il ricorrente condannato
per il medesimo fatto con sentenza n.121 del 2008 emessa dallo stesso organo
giurisdizionale.
3. Con ordinanza in data 28/12/2011 la Corte di appello di Reggio Calabria ha

sentenza ex art.444 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva preliminarmente la Corte che il ricorrente non ha fornito alcun

1.

elemento documentale che supporti il terzo motivo di ricorso e che illustri le
ragioni per cui tale circostanza non è stata dedotta nella sede propria, di tal che
difettano in radice i presupposti per l’accoglimento del motivo, che deve essere
ritenuto inammissibile.
2.

Venendo ai restanti motivi, la Corte ricorda che iI limiti che la

giurisprudenza ha fissato circa l’interpretazione degli artt.129 e 444 c.p.p, e circa
l’obbligo di motivazione del giudice sono ormai costanti a far data dalla decisione
delle Sezioni Unite Penali n.10732 del 27 settembre-18 dicembre 1995, Serafino
(rv 202270), secondo cui la motivazione può limitarsi a dare conto degli estremi
del materiale probatorio depositato in atti dal cui esame il giudice ha tratto la
convinzione che non emergono gli estremi della dichiarazione di non procedibilità
prevista dall’art.129 c.p.p., così che in presenza dell’accordo delle parti non sono
necessari ulteriori approfondimenti (Sezioni Unite Penali, sentenza n.3 del 1999,
udienza 25 Novembre 1998, Messina, rv 212437).
3. Da tali e consolidati principi la giurisprudenza ha fatto seguire il principio
che le parti che hanno sottoscritto e proposto l’accordo sull’applicazione della
pena che il giudice abbia accolto non sono legittimate a mettere in discussione
mediante successiva impugnazione i presupposti dell’accordo medesimo
(principio costantemente affermato a far data dalla sentenza della Prima Sezione
Penale n.1549 del 1995, Sinfisi, rv 201160), con la conseguenza che il controllo
di legittimità in ordine alla sentenza di applicazione della pena può avere ad
oggetto la motivazione soltanto nel caso che dal provvedimento emerga
l’evidenza dell’esistenza di una delle condizioni indicate dall’art.129 c.p.p. (per
tutte, sentenza della Terza Sezione Penale n.2309 del 1999, Bonacchi, rv
215071).
7

disposto trasmettersi a questa Corte l’impugnazione in quanto proposto avverso

4.

Posto che nel caso di specie la motivazione non appare meritevole di

censure e che il ricorrente non ha provveduto a dedurre doglianze specifiche, il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il
ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2012

equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

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