Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2317 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 2317 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Chaouech Walid, nato in Tunisia il giorno 20
aprile 1982, avverso il provvedimento assunto ex artt. 299 comma 4 ter cod.
proc. pen. e 286 bis comma 3 cod. proc. pen. di ricovero provvisorio
dell’imputato, con piantonamento, presso il Presidio ospedaliero di Teramo,
reparto di chirurgia vascolare.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Angelo Di Popolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 11/12/2013

Il Tribunale monocratico di Teramo, su richiesta del difensore dell’imputato
(in stato di custodia cautelare in carcere per reati in tema di droga), il quale ha
chiesto la revoca della misura, a sensi degli artt.299 e 275 comma 4 ter cod.
proc. pen., preso atto della risultati della perizia medico legale, disposta (ex art.
299 comma 4 ter cod. proc. pen.) per accertare la compatibilità delle condizioni di

sussistenza di una patologia non curabile all’interno della istituzione penitenziaria,
ha disposto il ricovero provvisorio dell’imputato, con piantonamento, presso il
Presidio ospedaliero di Teramo, reparto di chirurgia vascolare.
Con un unico motivo di impugnazione il difensore prospetta in questa sede
abnormità del provvedimento, posto che, a fronte di una conclusione, deponente
per una “impossibilità di cure adeguate in costanza di detenzione intramuraria”,
ha deciso per il ricovero ospedaliero con piantonamento, richiamando il comma 3
dell’art.286 bis cod. proc. pen. norma, ad avviso del ricorrente, non più
applicabile una volta disposta perizia ex art. 210 cod. proc. pen..
In particolare il difensore lamenta che sia stata sospesa la decisione sulla
richiesta ex art. 299 comma 4 ter cod. proc. pen., quando invece era obbligo del
giudice di accogliere o rigettare l’istanza di scarcerazione, non potendosi
considerare la decisione di ricovero presso il Presidio ospedaliero come
deliberazione impugnabile in sede di riesame trattandosi di un «rinvio».
L’impugnazione, consentita in questa sede in ipotesi di provvedimento
abnorme, è nella specie non praticabile attesa l’assenza di patologie nell’atto
idonee a qualificarlo come tale.
La teoria del provvedimento abnorme, elaborata dalla giurisprudenza,
risponde infatti ad un’esigenza di giustizia sostanziale e consiste nella possibilità
di sottoporre a controllo, mediante impugnazione, quei provvedimenti contro i
quali, per la loro anomalia, non è previsto dalla legge, appunto per la loro
irregolarità imprevedibile, un apposito mezzo di impugnazione; essa si pone
quindi come deroga al principio di tassatività delle impugnazioni sancito dall’art.
art. 190 c.p.p., e non come deroga al principio sancito dall’art. 184 dello stesso
codice per le nullità.

salute dell’imputato con lo stato di custodia cautelare in carcere, rilevata la

.I

Ciò posto va subito chiarito che il ricorso omette di considerare che l’ultima
parte del comma III dell’ad 286 bis cod. proc. pen. dispone testualmente che,
«cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell’art. 275 cod.
proc. pen. ».
L’art. 275 cod. proc. pen. a sua volta, come è noto, indica i criteri di scelta

agli esiti diagnostici, all’efficacia o meno della terapia praticata ed alla
presumibile evoluzione della patologia, necessariamente correlata ai limiti
derivanti dalla misura carceraria.
Orbene nessuna invalidità od abnormità della “decisione di ricovero presso
il Presidio ospedaliero” risulta qui rilevabile e l’impugnazione va pertanto
qualificata come «appello» ex art. 310 cod. proc. pen., con conseguente
trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila, e mandato alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come appello ex art. 310 cod. proc. pen., dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila. Manda alla Cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 94.1 ter disp. att. C.P.P..
Cosi deciso in Roma il giorno 11 dicembre 2013

delle misure stesse, ovviamente avuto riguardo alla specificità della fattispecie,

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