Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23165 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23165 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL HAJJI MOHAMMED N. IL 26/02/1979
avverso la sentenza n. 9973/2013 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
24/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;
Data Udienza: 28/02/2014
Con sentenza emessa il 24/7/2013 ex art.444 cod. proc. pen. il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Brescia ha applicato al Sig. Mohammed EL HAM in relazione a
reato ex artt.110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il
9/2/2013, la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.
Avverso tale decisione è stato presentato ricorso lamentando difetto di motivazione in ordine
alla insussistenza delle condizioni che imporrebbero l’applicazione dell’art.129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il
ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi,
conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e
considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deci
Roma il 28/2/2014
I motivi di ricorso sono assolutamente carenti di contenuto, e come tali inammissibili ex
artt.581 e 591 cod. proc. pen.