Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23162 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 23162 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SetrrEtixt
sul ricorso proposto da:
CASTIGLIONE VITO N. IL 17/01/1972
avverso la sentenza n. 365/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 27.3.2012 la Corte di Appello di Caltanisetta confermava la
sentenza del Tribunale di Enna, in composizione monocratica, resa in data 4.10.2010,
con la quale Castiglione Vito era stato condannato, applicata la diminuente per la
scelta del rito, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di giorni 16 di reclusione ed
euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt.81 cpv. c.p. e 2 comma 1 bis L.638/83.
2) Ricorre per cassazione il Castiglione, denunciando l’illogicità della motivazione con
riferimento alla sussistenza del reato, nonché l’erronea applicazione della legge penale
e/o mancanza di motivazione in ordine all’omessa declaratoria di prescrizione delle
violazioni commesse nell’anno 2002.
2) Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La giurisprudenza di questa Corte, dopo la sentenza a sezioni unite n.27641 del
2003, ritiene ormai pacificamente che non sia configurabile il reato di cui all’art.2
comma 1 della L.638/1983 senza il materiale esborso delle somme dovute al
dipendente. Quanto all’onere della prova di tale esborso, trattandosi di elemento
costitutivo del reato non c’è dubbio che esso gravi sulla pubblica accusa, anche se può
assolverlo sia mediante il ricorso a prove documentali o testimoniali oppure attraverso
la prova indiziaria.
2.2) La Corte territoriale, con accertamento in fatto, adeguatamente argomentato, ha
ritenuto che dalla stessa documentazione proveniente dall’imputato emergesse la
prova dell’avvenuta corresponsione della retribuzione e che le dichiarazioni del teste
addotto dalla difesa non fossero idonee ad inficiare la prova documentale. (pag.2
sent.).
3) Va accolto, invece, il secondo motivo di ricorso.
3.1) bel verbale di udienza del 27.5.2008 risulta che effettivamente il rinvio fu
disposto per ragioni di ufficio (“Preliminarmente il Giudice, considerato che il Giudice
tabellarmente assegnato all’udienza odierna è assente per legittimo impedimento
rinvia il presente procedimento all’udienza del 9.12.2008”).
Non può quindi tenersi conto di tale rinvio ai fini del calcolo del periodo di
sospensione, ma soltanto delle sospensioni derivanti dai rinvii disposti alle altre
udienze, per cui secondo gli stessi calcoli effettuati dai Giudici di merito (cfr. sent.
Trib.) la prescrizione deve ritenersi sospesa per complessivi anni 2, mesi 4 e giorni 24.
Il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, cui va aggiunto il periodo di
sospensione sopra indicato, è maturato, pertanto, per la violazione commessa il
16.1.2002 1’8.2.2012, per quella commessa il 16.2.2002 1’8.3.2012, e per quella del
16.3.20021’8.4.2012.
La violazione commessa il 16.11.2004 non è, invece, ancora prescritta.
4) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, senza rinvio, con riferimento alle
violazioni commesse nell’anno 2002 perché estinte per prescrizione, con conseguente
eliminazione della pena per esse inflitta a titolo di continuazione. La pena per la

OSSERVA

residua violazione va rideterminata in giorni 15 di reclusione (stante il limite
invalicabile ex art.23 c.p.) ed curo 80,00 di multa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle violazioni commesse
nell’anno 2002 perché estinte per prescrizione. Ridetermina la pena per la residua
violazione in giorni 15 di reclusione ed euro 80,00 di multa. bichiara inammissibile nel
resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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