Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23160 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23160 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Assouli Abdelmajid, nato in Marocco il 16.3.73
imputato art. 73 T.U. Stup.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 17.5.13

Sentita la relazione del cons. Guida N^!: Viri;

osserva

La Corte d’appello, in accoglimento della doglianza ha ritenuto la prevalenza
dell’attenuante ex art. 73 comma 5 T.U. stup. sulla recidiva contestata ed ha ridotto la pena
inflitta al ricorrente ad anni 1 e mesi 8 di reclusione e 4000 C di multa in relazione all’accusa
di avere illecitamente ceduto ad altra persona 1. gr. di eroina.
Contro tale statuizione, il ricorrente si rivolge a questa S.C. dolendosi comunque della
eccessività della pena.
e, per di più, sconfinante nel merito visto
Il ricorso è, però, manifestamente
che si sollecita – peraltro in modo del tutto generico – una rivisitazione del fatto nell’auspicio
che esso venga giudicato diversamente (a dispetto del fatto che – come egli stesso ammette la stessa Corte lo ha già Qualificato di “minima ,gffensività”).

Data Udienza: 28/02/2014

Come tale, il ricorso è inammissibile ed, a tale declaratoria, segue, per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c..p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente
(dr. Aldo Fiale)

Il Consiglie
(dr.ssa G

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DEP

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IN C.ANCELLERIA
– 3

G1U 2014

Il Funzionario

4.4,-atina—AL.Giudiziario
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

N. 41712/13 Registro generale
N. 117 (ruolo interno)
50
Ordinanza N.

23160 / 14

Settima Sezione Penale

Composta dai Signori:
1.
2.
3.
4.
5.

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

dr. Aldo Fiale
dr. Silvio Amoresano
dr.ssa Guida Mulliri
dr. Luigi Marini
dr. Santi Gazzara

rel.

Consigliere

all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 28 febbraio 2014
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Assouli Abdelmajid, nato in Marocco il 16.3.73
imputato art. 73 T.U. Stup.
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 17.5.13

Sentita la relazione del cons. Guida N^!: Viri;

osserva

La Corte d’appello, in accoglimento della doglianza ha ritenuto la prevalenza
dell’attenuante ex art. 73 comma 5 T.U. stup. sulla recidiva contestata ed ha ridotto la pena
inflitta al ricorrente ad anni 1 e mesi 8 di reclusione e 4000 C di multa in relazione all’accusa
di avere illecitamente ceduto ad altra persona 1. gr. di eroina.
Contro tale statuizione, il ricorrente si rivolge a questa S.C. dolendosi comunque della
eccessività della pena.
e, per di più, sconfinante nel merito visto
Il ricorso è, però, manifestamente
che si sollecita – peraltro in modo del tutto generico – una rivisitazione del fatto nell’auspicio
che esso venga giudicato diversamente (a dispetto del fatto che – come egli stesso ammette la stessa Corte lo ha già Qualificato di “minima ,gffensività”).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Come tale, il ricorso è inammissibile ed, a tale declaratoria, segue, per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa
delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c..p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

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