Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2316 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2316 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GISMONDI Antonio, nato a Priverno il 9/6/1979
avverso la sentenza del 29/9/2011 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Latina, che ha applicato ex art.444 cod. proc. pen. la pena di un
anno e otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa in relazione al reato ex
art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 21/2/2011, e ha
disposto la confisca del denaro e di un assegno bancario in sequestro.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e
restituirsi i valori sequestrati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/9/2011 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Latina, che ha applicato ex art.444 cod. proc. pen. la pena di un
anno e otto mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa in relazione al reato ex
art.73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, commesso il 21/2/2011, e ha
disposto la confisca del denaro e di un assegno bancario in sequestro.

Data Udienza: 21/11/2012

3,1,19 4,41

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4..

2. Avverso tale decisione il sig. Gismondi propone ricorso in sintesi
lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento
alla confisca dei valori disposta ex art.240 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento. La motivazione della sentenza si limita ad

adduce alcun elemento che giustifichi il collegamento tra i valori sequestrati e la
condotta illecita, venendo così meno all’obbligo di motivazione che sussiste in
presenza di confisca facoltativa delle cose materialmente apprese. Tale obbligo
risulta, poi, maggiormente pregnante allorché la decisione applichi l’ipotesi
attenuata prevista dal comma 5 dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309,
posto che tale ipotesi non appare compatibile con alcuna forma presuntiva di
collegamento dei valori al reato e impone una specifica motivazione delle ragioni
che inducono a ritenere i valori stessi collegati alle condotte criminose (per tutte,
Sez.3, n.11962 del 16/12/2010, Zarelli).
2. Difettando totalmente la motivazione sul punto e non ravvisandosi, alla
luce della contestazione di mera detenzione a fini di cessione, elementi che
supportino l’applicazione dell’art.240, comma 1, cod. proc. pen. la sentenza deve
essere annullata senza rinvio in ordine alla disposta confisca e va ordinata la
restituzione della somma di denaro e dell’assegno bancario in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del
denaro e dell’assegno in sequestro.
Così deciso il 21 11/2012

affermare: “Confisca della somma di denaro e dell’assegno in sequestro” e non

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