Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23157 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23157 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALDARARESCU MARIUS N. IL 14/10/1985
BOIANGIU DAN N. IL 28/04/1988
avverso la sentenza n. 10225/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Roma ha applicato, su
richiesta delle parti, la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione a carico di Marius Caldararescu, e di anni
2 di reclusione a carico di Dan Boiangiu, entrambi imputati dei reati ex artt. 416 cod.pen; 81
cod.pen., 3, co. 4, 5, 6, 7 e 8, e 4, co. I e 7, L. 75/58;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione

diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che i ricorsi per cassazione proposti dai prevenuti in punto di carenza di motivazione, ai fini
dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risultano inammissibili perché il relativo motivo di gravame
appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria immediata di non
punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in ordine alla
inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza di cause di
non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno di essi al versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 28/2/2014.

della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione

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