Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23151 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23151 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

Data Udienza: 28/02/2014

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCO EMILIO N. IL 12/08/1974
avverso la sentenza n. 3109/2011 TRIBUNALE di NOLA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

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Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) errata applicazione di
legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e mancata assoluzione, non versandosi in ipotesi di
deposito incontrollato, bensì in ipotesi di deposito in attesa di smaltimento mediante ditta
autorizzata; b) vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. Che i rifiuti non fossero stati depositati in luogo
adeguato in vista di successivo smaltimento ad opera di ditta autorizzata, come affermato dal
ricorrente, risulta per tabulas dai fatti accertati dal Tribunale e non contestati nella loro
materialità; è, infatti, risultato che materiali vari erano stati accumulati alla rinfusa su un
terreno di proprietà della moglie del ricorrente (essendo questi titolare dell’opificio produttore
dei materiali di scarto) e qui dati successivamente alle fiamme in violazione delle disposizioni
che presiedono alle modalità di smaltimento. Nessuna censura può dunque avanzarsi alla
sentenza impugnata.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

Il Presidente

Con sentenza in data 11/2/2013 del Tribunale di Noia il Sig. Emilio Bianco, previa
assoluzione dal reato ex artt.110 e 674 cod. pen., è stato condannato unitamente alla sig.ra
Giuseppina Saggese, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di
2.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dagli artt.110 cod. pen., 183, 192,
256, comma 2, cod. pen., accertato il 3/4/2010.

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