Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23150 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23150 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Filangieri Francesco, nato a Palermo il 13.10.29
imputato artt. 38 e 58 T.U.L.P.S.
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, sez. dist. Vittoria,

dell’8.7.11

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
ossia
Il ricorrente è stato condannato per non avere ottemperato all’obbligo di rilascio della
dichiarazioni scritta di avvenuto trasferimentc di una carabina Remington cal. 22.
Contro tale decisione, egli propone appello — convertito in ricorso in quanto si trattava di condanna
nel quale deduce la sua più totale buona fede desumibile dallo stato
di incensuratezza ed, in subordine, invoca il riconoscimento della sospensione condizionale e
l’esonero dalle spese processuali in quanto pensionato.

alla sola pena dell’ammenda

Il ricorso è inammissibile perché generico ed in fatto. Alla S.C. di Cassazione ci si può
rivolgere per dedurre vizi di legittimità non certo un nuovo apprezzamento dei dati fattuali.
Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto congrua nel commentare le
vicenda che vede imputato il ricorrente il quale, proprietario dell’arma, l’ha trasferita ad altro
soggetto senza denunciare lo spostamento all’autorità di P.S. così come prescritto dall’art. 58
reg. esec. T.u.l.p.s.. L’obbligo in tal senso ricade su chi sia titolare di un’arma e la ignoranza di

Data Udienza: 28/02/2014

detta disposizione non costituisce certo esimente

(anche perché tale condizione soggettiva non è stata

determinata da errore incolpevole).

Ciò è tanto vero che, infatti, il ricorrente, chiede solo di rivalutare il caso tenendo in
maggior considerazione la sua incensuratezza che, purtroppo, sul piano giuridico, non ha la
efficacia esimente auspicata ma solo, al massimo, quella di contenere la pena (come appunto
avvenuto).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

La condanna alle spese processuali consegue di diritto e non esiste disposizione
normativa che facoltizzi il giudice ad una sua esclusione in ragione delle modeste possibilità
dell’imputato (peraltro, nella specie, meramente asserite).
Infine, di certo, non è questa la sede per ottenere il beneficio di cui all’art. 163 c.p. né
risulta che esso sia stato invocato dinanzi al giudice di merito che lo abbia immotivatamente
disatteso.

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