Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2315 del 21/11/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2315 Anno 2013
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
IMPOSIMATO Benito, nato a Boscoreale il 22/2/1939
IERVOLINO Lina, nata a San Giuseppe Vesuviano il 10/11/1943
avverso l’ordinanza del 18/10/2011 della Corte di appello di Salerno, che rigetta
il ricorso per incidente probatorio proposto nell’interesse dei ricorrenti
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo annullarsi
l’ordinanza con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell’ambito di procedimento penale relativo ad ipotesi di reato ex art.44,
lett.c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 per intervento lottizzatorio denominato
“Parco Aurora”, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha
proceduto con rito abbreviato nei confronti degli imputati che riversavano ruoli
pubblici presso il Comune di Montecorvino Pugliano, mentre i restanti imputati,
tra cui il legale rappresentante della società edificatrice, “Findomus Boschese

Data Udienza: 21/11/2012

S.r.l.”, sono stati giudicati con rito ordinario e il processo è pendente oggi in
grado di appello.
2.

Passata in giudicato in data 15/7/2008 la sentenza di condanna

pronunciata ex art.442 cod. proc. pen. nei confronti dei pubblici amministratori,
che accertava l’esistenza di reato contestato, sentenza confermata dalla Corte di
appello di Salerno il 5/11/2007, l’ente Comunale ha richiesto che si desse
esecuzione alla disposta confisca dell’area oggetto di lottizzazione e dei beni
immobili ivi esistenti. Tale istanza è stata accolta con ordinanza della Corte di
appello in data 20/4/2009, che ha disposto il trasferimento dell’area all’ente
comunale.
3. Contro l’ordinanza è stato proposto dagli odierni ricorrenti incidente di
esecuzione ex art.666 cod. proc. pen., col quale si censura il provvedimento di
confisca sotto un duplice profilo: a) nullità dell’ordinanza per essere stata
emessa senza che fosse stato dato avviso dell’udienza ai rappresentanti della
“Findomus Boschese”, proprietari dell’area; b) errata applicazione della legge,
posto che sull’area gravata insisteva un piano di recupero, antitetico rispetto alla
misura ablativa.
4. Con l’ordinanza qui impugnata, la Corte di appello ha respinto la richiesta,
avendo il Comune di Montecorvino Pugliano, costituitosi parte civile, instato per
la dichiarazione di inammissibilità o la reiezione della richiesta.
5. Propongono ricorso i sigg.Imposimato e Iervolino con ampia illustrazione
dei motivi d’impugnazione.

Con primo motivo lamentano errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod.
proc. pen., in particolare dell’art.179, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen.
Osservano i ricorrenti che l’ordinanza che accoglie la richiesta di confisca del’area
è stata emessa al termine di un lungo iter procedurale, nel corso del quale sono
stati svolti accertamenti tecnici, senza dare avviso dell’udienza al sig.
Imposimato, imputato del medesimo reato e legale rappresentante della società
al momento in cui nell’anno 2003 fu dato corso al sequestro dell’area, e alla
sig.ra Iervolino, attuale rappresentante della società. Erroneamente la Corte di
appello ha ritenuto che il provvedimento potesse essere assunto “de plano” e che
i titolari della società costruttrice non siano considerati “parti” necessarie della
procedura che ha condotto all’applicazione della misura ablativa.

Con secgrido motivo lamentano vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lette)
cod. proc. pen. con riferimento alla asserita irrilevanza del piano urbanistico
attuativo, approvato dalla giunta comunale, che interessa anche l’area in
questione; a tale proposito i ricorrenti evidenziano come le decisioni della Corte
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di cassazione richiamate nell’ordinanza impugnata siano superate (la decisione
emessa nell’anno2007, n. 21125) o in conferenti (n.34881 del 2010).
6. Con memoria depositata il 29/10/2012 i ricorrenti contestano parte delle
conclusioni assunte dal Procuratore generale e, richiamata la impossibilità di
convertire il ricorso in istanza di opposizione ex art.667, comma 4, cod. proc.
pen., evidenziano la possibilità che la Corte provveda mediante annullamento
con rinvio.

legittimata a partecipare al giudizio quale terzo interessato, osserva che
l’ordinanza della corte territoriale emessa il 18/10/2011 non è assoggettabile a
ricorso e che, in ogni caso, la stessa corte territoriale ha legittimamente
provveduto sull’istanza della Procura generale della Repubblica in sede nel
contraddittorio delle parti processuali. Infine, si segnala che il Comune, operando
in forza della trascrizione in proprio favore, emessa a seguito di provvedimento
di confisca non soggetto ad alcuna tempestiva impugnazione, ha agito “uti
dominus” sul bene e non ha in alcun modo modificato la disciplina urbanistica
con effetto sanante delle pregresse e accertate violazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita parziale accoglimento e deve essere deciso nei termini di
seguito illustrati.
Va in primo luogo sgombrato il campo dalla petizione secondo cui l’esistenza di
un “piano di recupero” dell’area interessata osterebbe all’esecuzione della misura
ablativa. Così non è. Va rilevato che l’ente comunale, parte necessaria della
procedura di adozione del piano di recupero, insiste al fine di ottenere
l’esecuzione della confisca nei confronti di tutti i soggetti interessati, così
denotando l’assenza di una volontà dell’ente di acconsentire a che i privati
possano beneficiare adesso di una sorta di regolarizzazione retroattiva rispetto
all’illecito commesso; tale condotta appare conforme alla volontà dell’ente
esponenziale di procedere alla ri-sistemazione urbanistica proprio in funzione del
recupero degli immobili e dell’area, di cui è già stato disposto il trasferimento
all’ente stesso, per finalità pubblicistiche secondo lo spirito della disciplina
contenuta nel d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Difettano, dunque, le condizioni per
ritenere che il piano di recupero riverberi effetti sull’esecuzione della misura e
difetta ogni ragione per attribuire rilevanza ai vizi motivazionali denunciati col
secondo motivo di ricorso.
Deve, invece, essere accolta la censura concernente i vizi in procedendo. La
procedura esecutiva ex art.670 cod. proc. pen. ha natura partecipata e deve

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7. Con memoria depositata in data 13/11/2012, la parte civile, che si assume

seguire le forme previste dall’art.666 cod. proc. perì. (si veda Sez.3, n,1880 del
18/5/1999, Negro, 213851); tali forme prevedono la fissazione della camera di
consiglio e la partecipazione delle parti interessate, come emerge dal rinvio al
comma 4 dell’art.667 cod. proc. pen. Si tratta di principio in linea con la
previsione della prima parte dell’art.127 cod. proc. pen, e con l’esigenza che
l’esecuzione del provvedimento ablativo non abbia luogo senza la partecipazione
dei proprietari dei beni, che sono rimasti estranei alla sentenza irrevocabile non
in quanto terzi estranei al reato (art. 240 cod. pen.) ma in quanto coimputati che

3. Osserva, altresì, la Corte che non rientrando la confisca conseguente a
reato di lottizzazione fra le previsioni della seconda parte dell’art140 cod. pen.,
non operano per la stessa i principi di applicabilità anche officiosa in sede di
esecuzione (Sez.1, n.16806 del 21/4/10, Monachino, rv 247072) e deve ritenersi
esclusa la possibilità di applicazione d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione
(Sez.3, n.1880 del 1999, citata) e deve trovare attuazione il principio che
esclude che in sede esecutiva il giudice possa intervenire in casi di accertamento
dell’abuso non seguito da irrogazione della confisca da parte del giudice di merito
(Sez.3, n.17858 del 25/3/2008, P.G. in proc. Salata, rv 239965).
4.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l’ordinanza dev’essere

annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno che procederà a nuovo
esame sulla base dei principi affermati con la presente decisione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 21/11/2012

hanno seguito un diverso procedimento e sono oggetto di separato giudizio.

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