Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23148 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23148 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELE GIORGIO N. IL 30/09/1987
avverso la sentenza n. 2356/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROSSANO, del 17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

h

Con sentenza ex art.442 cod. proc. pen. emessa in data 17/12/2012 dal Giudice delle indagini

Avverso tale decisione è stato proposto appello, che deve essere qualificato come ricorso in
quanto presentato contro sentenza col quale si lamenta: a) la mancata assoluzione alla luce
della autorizzazione rilasciata il 12/9/2011 e richiesta anteriormente ai controlli, nonché alla
luce della assenza di inquinamento, come dimostrato dalle analisi depositate in atti; b) la
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; c) la mancata dichiarazione di
prescrizione dei reati.
Premesso che non è dato comprendere come possa invocarsi la maturazione dei termini
prescrizionali per una violazione accertata in data 6/9/2011 e giudicata con sentenza del mesi
di dicembre dell’anno successivo, la Corte ritiene che nessuna efficacia possa avere il rilasci o
di autorizzazione “postuma” che fa seguito a un arco temporale di circa 3 anni nel corso del
quale l’esercizio ha operato in assenza di valida autorizzazione, non risultando peraltro
avanzata una tempestiva richiesta di nuovo rilascio o di proroga prima della cessazione
dell’autorizzazione temporanea rilasciata il 19/6/2008. Quanto, infine, alle circostanze
attenuanti generiche, l’entità della pena inflitta non ha richiesto al giudicante di ricorrere a
dette circostanze al fine di commisurare la sanzione alla gravità del fatto e il ricorso ai
parametri ex art.133 cod. pen. è stato ritenuto sul punto sufficiente, così che non sussistono
ragioni di annullamento della decisione.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

!D E P

preliminari del Tribunale di Rossano, il Sig. Giorgio GABRIELE è stato condannato alla pena
di 1.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto dall’art.137 del d.lgs. 3 aprile 2006,
n.152, accertato il 6/9/2011.

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