Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23147 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23147 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
Data Udienza: 28/02/2014
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Aceto Francesco, nato a Crotone 1’8.1.71
imputato artt. 19, comma 3 lett. e, 30 L. 394/91
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 15.2.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
ossctva
Premesso che il ricorrente è stato ritenuto responsabile di violazione degli artt. 19,
comma 3 lett. e, 30 L. 394/91 e, per tale ragione, condannato alla pena di 2500 € di
ammenda;
Rilevato che, contro tale decisione, è stato proposto appello che, però, è stato
convertito in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza;
Constatato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato
(perché non iscritto
nel prescritto albo speciale ex art. 613 c.p.p.);
Considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai restanti motivi di ricorso;
Osservato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma
di 1000€;
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014
r.);
TATA
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.