Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23146 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23146 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELMONTE MAURO N. IL 06/06/1971
avverso la sentenza n. 118/2011 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 22/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Con sentenza in data 22/5/2013 del Tribunale di Castrovillari il Sig. Mauro BELMONTE è
stato condannato alla pena di 2.000,00 euro di ammenda in relazione al reato previsto
dall’art.26, comma 1, lett.a), del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, accertato il 24/7/2009.

Osserva la Corte che il ricorrente propone censure che introducono contestazioni in punto di
fatto e che sollecitano la Corte a rivisitare le valutazioni operate nel merito dal giudicante; si
tratta di richieste estranee al giudizio di legittimità alla luce di quanto affermato dalla costante
giurisprudenza, secondo cui è “preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti” (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n.22256 del 26
aprile-23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).
In effetti, la sentenza impugnata dà conto delle condizioni in cui i materiali erano mantenuti e
del contenuto delle dichiarazioni dei verbalizzanti, deducendo da tali elementi, con percorso
immune da vizi logici, che si sia in presenza di beni non più utilizzabili e nella sostanza
abbandonati, con il che gli stessi debbono essere qualificati come rifiuti, accatastati in modo
disordinato e non rientranti fra quelli oggetto di autorizzazione.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

re

Il Presidente

Avverso tale decisione è stato proposto appello, da qualificarsi come ricorso in quanto
presentato contro sentenza non appellabile ai sensi dell’art.593, comma 3, cod. proc. pen., col
quale si lamenta: vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con
riferimento alla quantità, natura e destinazione dei materiali, in assenza di prova certa che si
trattasse di rifiuti destinati allo smaltimento.

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