Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23145 del 05/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23145 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZAVOTA GIUSEPPE N. IL 13/12/1985
avverso la sentenza n. 7313/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 05/03/2013

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui la determinazione della
pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo
motivazionale di cui all’art. 125, comma terzo, cod.pen., anche ove adoperi espressioni come
“pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravità del reato o
alla personalità del reo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33773 del 29,05/2007 Ud. (dep. 009/2007
) Rv. 237402). E’ stato, poi, ulteriormente precisato che la specifica e dettagliata motivazione
in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per
circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di
quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di
cui all’art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo
aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 36245 del 264DW2009 Ud. (dep. 109/2009) Rv. 245596). Nel caso di specie la
pena inflitta è molto al di sotto della misura media dì quella edittale. Pertanto nessuna
censura può essere mossa, sotto questo profilo alla sentenza impugnata.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(millei00).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 marzo 2013
Il Consigliere estensore

Il Pre

nte

Con sentenza in data 18/3/2012, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della
sentenza del Gup presso il Tribunale di Napoli, in data 10/4/2011, esclusa la recidiva e
valutata la già concessa attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., rideterminava la pena
inflitta a Zavota Giuseppe, per il reato di rapina, in anni due, mesi quattro di reclusione ed C.
500,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge in relazione
agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., dolendosi del trattamento sanzionatorio che non aveva
tenuto nel debito conto il ravvedimento manifestato dall’imputato.

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