Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23137 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23137 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MARINI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOSCHIANO SABATO N. IL 30/04/1961
avverso la sentenza n. 2082/2011 TRIBUNALE di AVELLINO, del
07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI MARINI;

Data Udienza: 28/02/2014

Con sentenza in data 7/2/2013 del Tribunale di Avellino il Sig. Sabato MOSCHIANO è stato
condannato in relazione al reato previsto dagli artt.81 cod. pen., 64-71 (capo A) e 93-95 (capo
B) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, accertato il 26/1/2011.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Premesso che la censura in ordine alla
decisività della prova non ammessa risulta generica e non consente di comprendere quale ne
fosse l’oggetto e quale la rilevanza, deve escludersi che sussistano i presupposti di estinzione
dei reati per decorso dei termini prescrizionali, difettando ogni elemento che dati le opere in
epoca anteriore all’anno 2008. Quanto al primo motivo, poi, la giurisprudenza invocata può
trovare ingresso nell’ipotesi di formale affidamento dei lavori a ditta autorizzata, non
certamente in una situazione di opere realizzata da ignoti in assenza di qualsiasi
formalizzazione e di interlocuzione con gli enti autorizzanti (Sez.3, n.21775 del 2011, Ronga e
altri). Infine, del tutto corretta la conclusione del Tribunale che esclude i reati contestati da
quelli che risentono dei benefici derivanti dal rilascio di permesso di costruire, permesso che
“sana” l’abusività dell’intervento ma non può incidere sulle violazioni in materia di cautele
sismiche e di cautele legate alle opere cementizie e metalliche.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., di sostenere le spese del
procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186,
e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare
in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la
somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28/2/2014

e

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso col quale si lamenta: a) mancata assoluzione
dal capo A per essere il reato proprio del solo costruttore; b) manta assoluzione per essere i
reati estinti dal successivo rilascio di permesso in sanatoria; c) mancata assunzione di prova
decisiva e omessa dichiarazione di prescrizione dei reati.

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