Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23136 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23136 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MEJRI RABIE N. IL 10/05/1987
te143 0
avverso la sentenza n. 222/2013 TRIB. EZ.DIST. di ALBENGA, del
19/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga ha
applicato, su richiesta delle parti, la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa a carico
di Mejri Rabie, imputato del reato ex art. 73, co.1 e I bis, d.P.R. 309/90, per detenzione illecita a
fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo eroina e haschish;
-che la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo l’arronea qualificazione

-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione
della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione
diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che, in particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del
fatto contenuta in sentenza, va limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste
l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa
tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità ( ex multis Cass.
14/2/2013, n. 7352);
-che nella specie la condotta posta in essere dal prevenuto ha concretizzato il reato contestato;
-che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 28/2/2014.

giuridica del fatto;

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