Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23134 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23134 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ben Hadah Zahir, nato in Tunisia il 9.6.84
imputato art. 73 T.U. Stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 25.7.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena di anni 1 di
reclusione e 0 000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. stup..
Con il ricorso ci si duole del fatto che il giudice non abbia riconosciuto le attenuanti
generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
Il giudice, infatti, come era suo preciso compito, non ha fatto altro che verificare la
giustezza dell’accordo sottopostogli dalle parti ed applicare la relativa pena da essi concordata
(e che non prevedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche).
Questa Corte (Sez. VI 10.4.03, Valetta, Rv. 228405; conf. Rv. 232844 e 233369), del resto, in tema di
patteggiamento, ha già affermato che “una volta che l’accordo tra le parti sia stato ratificato
dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito, fuori dai casi di
palese incongruenza, censurare il provvedimento in punto di qualificazione giuridica del
Data Udienza: 28/02/2014
fatto e di ricorrenza delle circostanze, neppure sotto il profilo della mancanza di
motivazione, ricorrendo in proposito un dovere di specifica argomentazione solo per il caso che
l’accordo abbia presupposto una modifica dell’imputazione originaria”.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500€.
Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014
Il Presidente
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.