Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23131 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23131 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Xu Lia Hua, nata in Cina il 4.2.87
imputata art. 5 L. 283/62
avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 6.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Con il presente gravame, l’imputata ha proposto appello contro la sentenza del
Tribunale con !a quale era stata condannata alla pena di 5000 € di ammenda per avere
detenuto all’interno del dell’esercizio commerciale del quale era titolare, alimenti in cattivo
stato di conservazione. L’appello è stato convertito in ricorso (stante la non appellabilità di questo tipo
di sentenze

art. 593 Co. 3 c..p.p.).

La suddetta impugnazione, si duole della mancata assoluzione per insussistenza di un
fatto che è stato provato solo attraverso le parole dei testi senza espletamento di un’analisi
batteriologica, per mancanza di valida motivazione e per mancata applicazione della pena nei
minimi edittali previo riconoscimento delle attenuanti generiche. La ricorrente conclude
invocando l’assoluzione per prescrizione ovvero per non aver commesso il fatto.
Il ricorso è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
Sicuramente tale è la questione che la ricorrente pone per la mancata effettuazione di
qualsivoglia analisi che non era affatto necessaria visto che – come bene ricorda la sentenza
impugnata – la ricorrenza del reato ipotizzato d!scende anche solo dall’accertamento del

Data Udienza: 28/02/2014

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e d al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

congelamento inappropriato (nella specie certamente verificato dagli operanti) indipendentemente dal
fatto che tale condotta abbia effettivamente determinato un’alterazione. Ciò perché il reato si
atteggia come una fattispecie volta a prevenire il “pericolo” di alterazione dei cibi mal
conservati (sez. III, 28.11.12, Maretto, Rv. 257130).
Per il resto, il ricorso è del tutto generico risolvendosi nella mera asserzione di una non
meglio specificata mancanza di motivazione logica ma la doglianza non è sostenuta da alcun
apparato argomentativo idoneo ad individuare la fallacia della motivazione adottata dal primo
giudice, non avendo la difesa illustrato le ragioni specifiche per le quali gli elementi valorizzati
nella pronuncia impugnata non sarebbero idonei a sostenere l’affermazione di penale
responsabilità limitandosi ad una vaga ed indistinta censura.
Ovviamente inammissibile, infine, è la richiesta di riduzione della pena visto che – a
prescindere dal fatto che essa è postulata meramente e semplicemente – si tratta di un
apprezzamento di merito non richiedibile in sede di legittimità.
Per la inammissibilità di tutto il ricorso il rapporto di impugnazione non si è instaurato
correttamente e, di conseguenza, è precluso a questa S.C. valutare la eventuale ricorrenza di
cause di estinzione del reato (come, nella specie, ‘a invocata prescrizione) (su. 22.3.05, Bracale, Rv. 231164)

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