Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23129 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23129 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROCCA PALMERINO N. IL 29/05/1959
avverso la sentenza n. 456/2012 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME,
del 15/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

„t

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato Palmerino
Rocca responsabile del reato ex art. 23, d.Lvo 194/95, per avere detenuto a fini di vendita prodotti
fitosanitari contenenti sostanza attiva Trifluzerb, revocata nel febbraio 2008, e lo ha condannato alla
pena, condizionalmente sospesa, di euro 600,00 di ammenda;

ex art. 568, co. 5, cod.proc.pen., eccependo la insussistenza del reato, nonché la violazione dell’art.
175 cod.pen. perché erroneamente non è stato concesso il detto beneficio;
-che il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, permette di rilevare la
logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, in
relazione alla ritenuta concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilità di esso in capo
al prevenuto, con puntuale richiamo alle emergenze istruttorie ( deposizione agente accertatore,
Renda ), compiutamente analizzate:
-che a fronte di dette emergenze probatorie, univocamente convergenti a confermare la tesi
accusatoria le doglianze mosse in ricorso si palesano non solo del tutto inconferenti, ma
inammissibili perché supportate da deduzioni fattuali, non proponibili in sede di legittimità;
-che il decidente ha accolto la richiesta di concessione dei benefici di legge, anche se genericamente
formulata, ritenendo di accordare soltanto la sospensione condizionale della pena;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 28/2/2014.

-che la difesa del prevenuto ha proposto appello avverso detta decisione, trasmesso a questa Corte

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