Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23128 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23128 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE CRESCENZO ANNA N. IL 01/10/1972
PINTO CIRO N. IL 06/05/1971
avverso la sentenza n. 10555/2011 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 23.4.2013 il &IP del Tribunale di Venezia, ritenuta la diminuente
per la scelta del rito, applicava a De Crescenzo Anna e Pinto Ciro la pena concordata
ex art.444 c.p.p., rispettivamente, di mesi 8, giorni 20 di reclusione ed euro 3.000,00
di multa e di mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui agli
artt.110 c.p., 73 DPR 309/90, riconosciuta la circostanza attenuante di cui al comma 5.
Ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando la violazione di legge e il difetto di
motivazione in ordine alla congruità della pena.
2) Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1) L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. ba parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Ne consegue che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art.444
c.p.p., l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della
fattispecie perché essi sono coperti dal patteggiamento.
2.2) In ordine alla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa Corte
“Nella motivazione della sentenza applicativa della pena richiesta dalle parti appare
sufficiente il rilievo che detta pena, ricompresa nei limiti di legge inderogabili, è
congrua: ciò dimostra l’avvenuto controllo da parte del giudice di tale rilevante
elemento dell’accordo intervenuto tra imputato e P.M. e la valutazione favorevole
operata ai fini dell’art.27 comma terzo Cost.” (Cass.sez.1 n.1878 del 28.3.1995).
2.2.1) Il &IP ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la pena
concordata “alla luce dei criteri di cui all’art.133 c.p…”.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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