Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23128 del 05/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23128 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ACUNZO DOMENICO N. IL 06/07/1965
avverso la sentenza n. 3681/2007 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 25/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 05/03/2013

Con sentenza in data 25/13/2011, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Modena, in data 5/4/2007, dichiarato prescritto il reato di cui al capo
1), rideterminava la pena inflitta a D’Acunzo Domenico per il reato di ricettazione di cui al
capo 2) in anni uno, mesi quattro di reclusione ed C. 344,00 di multa.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato deducendo violazione di legge in relazione
all’art. 157 cod. pen. eccependo che il reato doveva considerarsi prescritto in quanto la data
del commesso reato doveva farsi risalire all’epoca del furto (12/4/2000) del modulo in bianco
per patente utilizzato dal prevenuto e non dalla data dell’accertamento del reato
(16/4/2004).

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha preso in considerazione l’analoga questione sollevata con i motivi
d’appello e l’ha respinta con motivazione congrua osservando che:
«nulla in atti autorizza a ritenere che la ricezione di un modulo della patente da parte del
prevenuto sia avvenuta in epoca immediatamente prossima alla data di commissione del
reato presupposto (furto presso l’ufficio provinciale Dipartimento Trasporti terrestri di Napoli
in data 12/4/2000), ossia anteriormente al 25 novembre 2001, sia perchè nessuna indicazione
proviene in tal senso dal diretto interessato, sia perchè vi sono elementi — la sua prolungata
carcerazione fra il 2001 ed il 2003 — che depongono in senso contrario, così come le
caratteristiche del furto che, avendo riguardato complessivamente 27 mila moduli, postula,
all’evidenza, una distribuzione degli stessi nel tempo, come peraltro la prassi dimostra nel
caso di furto in blocco di documenti».
Le circostanze di fatto prese in considerazione dalla Corte d’appello, escludono che nel caso
di specie possa trovare applicazione quella giurisprudenza che, in virtù del principio del favor
rei, consente la retrodatazione della ricettazione all’epoca del reato presupposto qualora
non vi siano elementi di prova in senso contrario.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 5 marzo 2013
Il Consigliere estensore

IP

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P 75 –

RITENUTO IN FATTO

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