Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23127 del 28/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 23127 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAMBARDELLA GIUSEPPINA N. IL 01/12/1956
avverso la sentenza n. 561/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
13/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 13.5.2013 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza
del Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, resa in data
27.9.2010, con la quale Gambardella Giuseppina, previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, era stata condanna alla pena (sospesa alle condizioni
di legge) di mesi 3 di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda per plurime violazioni
della normativa di cui al DPR 380/2001.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione dell’art.31 DPR 380/2001, essendosi trattato di un intervento di
straordinaria manutenzione.
2) Il ricorso è generico e, per di più, manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, ha
accertato, sulla base della testimonianza di Apicella Carlo, che si trattava di opere di
nuova realizzazione, che, come tali, necessitavano di permesso di costruire.
La ricorrente, prescindendo completamente dalla motivazione della sentenza
impugnata, si limita, genericamente a ribadire che si trattava di un intervento di
manutenzione straordinaria.
Eppure l’art.581 c.p.p. richiede che l’atto di impugnazione contenga, a pena di
inammissibilità ex art.591 co.1 lett.c) c.p.p., a) i capi o i punti della decisione ai quali si
riferisce l’impugnazione; b) le richieste; c) i motivi, con l’indicazione specifica delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

OSSERVA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA