Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23126 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23126 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Serrano Luigi, nato a Napoli il 6.3.61
c/o
Moretti Anna Teresa, nata il 30.10.41
avverso l’ordinanza di archiviazione del G.i.p. di Napoli dell’8.5.13

Sentita la relazione del cons. Guicla Mùlliri;
Vista la nota-istanza depositata successivamente dall’avv. Masotta;
osserva

Il ricorrente, sig. Serrano, è opponente in un procedimento penale aperto a carico di
Moretti Anna Teresa che era stata denunciata perché avrebbe posto in essere una sistematica
opera di screditamento della figura paterna (lo stesso Serrano) verso il figlio di questi e di avere,
quindi, prelevato dalla banca ingenti somme di denaro appartenenti alla defunta consorte del
Serrano.
Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. ha archiviato sostenendo la infondatezza della
notizia di reato dal momento che la dedotta falsità delle firme apposte sulla variazione del
beneficiario è smentita dalle dichiarazioni del direttore della banca, soggetto terzo, che ha
riferito della volontà della defunta signora (fermo restando anche il testamento olografo di quest’ultima).
Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato – e, quindi, inammissibile – sia,
perché deduce una mancanza di motivazione che, come visto, non è riscontrabile, sia perché
cerca di indurre questa S.C. ad una rivalutazione dei fatti al fine di leggerli in un modo diverso.

Data Udienza: 28/02/2014

Compito che, notoriamente, è riservato al solo giudice di merito e residuando, in sede di
legittimità, la verifica della esistenza di una giustificazione logica della decisione adotta. Cosa
che, come visto è sicuramente avvenuta nella specie.
Né a diverse conclusioni si può pervenire considerata la memoria successiva nella quale,
richiamando il contenuto di un decreto del Tribunale per i Minorenni di Napoli, si insiste perché
il ricorso non sia dichiarato inammissibile ma trattato in pubblica udienza. Nuovamente,
infatti, il tentativo del ricorrente è quello di lucrare una decisione di merito che non é
adottabile in questa sede di legittimità.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 204

Il Presidente

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.

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