Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23123 del 01/03/2018

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23123 Anno 2018
Presidente: CERVADORO MIRELLA
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SEMPLIFICATA
SENTENZA

sul ricorso proposto da:
G.G.
A.A.

avverso l’ordinanza del 23/10/2017 del TRIBUNALE DI ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
TOCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 23/10/2017, il Tribunale di Roma rigettava l’appello
proposto da G.G. e A.A. avverso il
provvedimento in data 12/5/2017 con il quale il G.i.p. dello stesso Tribunale
aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto sui conti e
beni personali degli appellanti.

1

Data Udienza: 01/03/2018

2.

Propongono ricorso G.G. e A.A., a

mezzo del loro* difensore di fiducia, *chiedendo l’annullamento del provvedimento
impugnato, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 322

ter

cod. pen. (e

motivazione mancante o apparente), in relazione agli artt. 646 e 648 bis cod.
pen. ed all’art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ed alle norme del
T.U.I.R.
2.1. L’ordinanza ha confermato il rigetto della richiesta di revoca del

dell’appropriazione indebita sul rilievo che per tale reato (oltre che per quello di
riciclaggio) nei confronti dei ricorrenti è stato disposto il rinvio a giudizio;
tuttavia la positiva definizione della

voluntary disclosure è

un fatto nuovo

sopravvenuto idoneo ad incidere sulla valutazione del fumus anche per il delitto
ex art. 646 cod. pen.
2.2. Il sequestro per equivalente è stato disposto anche su somme
oggetto di autonomo accertamento tributario per l’anno 2010, per il quale
G.G. sta già pagando l’Agenzia delle Entrate di Napoli.
Nel provvedimento impugnato non v’è alcuna motivazione che giustifichi
il rigetto della dedotta violazione del principio della doppia tassazione.
2.3. Il mancato dissequestro delle somme oggetto di voluntary disclosure
è stato motivato sul travisamento di un dato processuale costituito dalla errata
indicazione del valore dei beni sequestrati.

3. Preliminarmente va dato atto che, con istanza inviata a mezzo posta
elettronica certificata il giorno precedente all’udienza, il difensore ha chiesto un
rinvio in quanto legittimamente impedito per impegno di natura elettorale.
Fra i molteplici profili d’inammissibilità della richiesta, quello assorbente è
costituito dal mezzo con cui la stessa è stata proposta, in quanto, secondo
consolidata giurisprudenza, alle parti private, nel processo penale, non è
consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l’utilizzo
della posta elettronica certificata (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P., Rv.
270702; Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, Livisianu, Rv. 263189; Sez. 3, n.
7058 del 11/02/2014, Vacante, Rv. 258443).

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti
dalla legge ovvero per manifesta infondatezza degli stessi.
Secondo il diritto vivente, il ricorso per cassazione contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per
violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in

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sequestro per equivalente delle somme che si assumono profitto

iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere
l’apparato a .rgomentativo posto • a sostegno del provvedimento del tutto
mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice
(Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del
14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.
254893), con la conseguenza che eventuali vizi argomentativi non possono
essere derivati da una diversa valutazione del compendio indiziario o del

difesa dei ricorrenti.
Il richiamo a questo principio è presente anche nella recentissima
sentenza della Suprema Corte (Sez. 3, n. 272 del 5/12/2017, dep. 2018),
investita del ricorso proposto da A.A. e G.G.
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma, con la quale era stato
respinto l’appello cautelare avverso il rigetto dell’istanza di revoca del
provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.i.p. dello stesso Tribunale
sulle quote della XX s.r.I., società di famiglia dei fratelli A.A., G.G..
Con detta sentenza è stata rigettata l’impugnazione degli odierni
ricorrenti, con ampie argomentazioni, pertinenti anche al caso in esame, che il
Collegio ritiene di condividere integralmente.

5. In ordine alla prima doglianza, inerente alla rilevanza della positiva
definizione della voluntary disclosure, va ribadito innanzitutto che non è più
proponibile in sede cautelare la questione relativa alla sussistenza del

fumus

commissi delicti, qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio
del soggetto interessato, che implica una preventiva verifica giurisdizionale sulla
fondatezza dell’azione penale esercitata (Sez. 3, n. 19991 del 23/06/2016,
dep. 2017, Donnarumma, Rv. 269762; Sez. 3, n. 13509 del 10/02/2016,
Zecconi, Rv. 266762; Sez. 3, n. 44639 del 29/09/2015, De Simone, Rv. 265570;
Sez. 2, n. 2210 del 05/11/2013, dep. 2014, Bongini, Rv. 259420; Sez. 5, n.
30596 del 17/04/2009, Cecchi Gori, Rv. 244476).
Nella richiamata sentenza, con la quale è stata da ultimo definita la
parallela vicenda cautelare, è stato evidenziato che l’adesione alla
“collaborazione volontaria”

(voluntary disclosure),

procedura introdotta dalla

legge 15 dicembre 2014 n. 186, determina l’esclusione della punibilità per una
serie di reati tra i quali non rientra quello di appropriazione indebita.
Nel ricorso in esame non è stata neppure invocata la estensione
“oggettiva” di detta procedura ad un reato diverso da quelli tassativamente
previsti, che pare contrastare con il dato normativo ed in ogni caso «presuppone

3

contenuto di atti di indagine, come invece nella sostanza pretende di fare la

certamente una valutazione giuridica che ha, tuttavia, come indefettibile
Presupposto, un apprezzamento di merito *che è incompatibile Con la procedura
indicata dall’art. 325 cod. proc. pen.» (così la citata sentenza della Terza
Sezione).
La seconda censura è inammissibile per assoluta genericità, essendosi
rilevata soltanto l’assenza di una motivazione che “giustifichi il rigetto della
dedotta violazione del principio della doppia tassazione sancito dal combinato
disposto dell’art. 163 del TUIR e dell’art. 67 del DPR 600/73”: nel ricorso non è

A.A., in relazione all’accertamento tributario dell’Agenzia delle Entrate per
l’anno 2010, avrebbe sull’ipotesi accusatoria e sul disposto sequestro di somme.
Con l’ultima doglianza si è dedotto che il valore dei beni in sequestro, in
base ai verbali di esecuzione dei provvedimenti cautelari, sarebbe superiore a
quello indicato nel provvedimento impugnato, nel quale si era sostenuto che
detto valore era “di gran lunga inferiore all’importo residuo delle imposte evase,
decurtato dell’imposta evasa in relazione alle somme rimpatriate, oggetto di
voluntary disclosure”.
I

ricorrenti, anche in questo caso con motivo generico, neppure

sostengono che tale valutazione, a seguito dell’errore denunciato, sia
manifestamente fallace, verosimilmente anche perché si sarebbe trattato di un
giudizio necessariamente involgente il merito, precluso in questa sede.

6. All’inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di C 2.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso 1’1/3/2018.
Sentenza a motivazione semplificata.
Il Consigliere estensore

i r o Messini D’Agostini

spiegato l’effetto che l’asserito pagamento in corso da parte di Antonio

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