Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23120 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23120 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HALILAJ JETMIR N. IL 31/12/1986
GEZHILLI SKERDI N. IL 03/04/1988
avverso la sentenza n. 2670/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di GENOVA, del 01/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza in data 1.7.2013 il &IP del Tribunale di Genova, previo riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la diminuente per la scelta del rito,
applicava a Halilaj Jetmir e Gezhilli Skerdi la pena concordata ex art.444 c.p.p.,
rispettivamente, di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e di anni
5 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di cui agli artt.110 c.p., 73 DPR
309/90 loro ascritto.
Ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando la violazione di legge e il difetto di
motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p.
2) I ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1) L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause di non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Quanto alla motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p. questa
Corte ha costantemente affermato che occorre una specifica indicazione “soltanto
nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa
la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente
in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione anche implicita che è
stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p.” (ex multis sez.un.27.3.1992- Di
Benedetto; sez.un.27.9.1995 n.18-Serafino).
2.1.1) Il GIP ha effettuato la necessaria verifica, evidenziando che dagli atti non
emergevano i presupposti per l’applicazione dell’art.129 c.p.p. (” tenuto conto
dell’esito degli accertamenti svolti.”).
2.2) I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in euro 1.500,00 ciascuno ai sensi
dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.500,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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