Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23120 del 06/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23120 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATTI MARCELLO N. IL 03/12/1978
avverso la sentenza n. 4376/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 06/02/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 febbraio 2012, la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza emessa 1’8 luglio 2011 dal Tribunale di Palermo, che
aveva dichiarato Patti Marcello responsabile del reato di cui all’art. 4 legge n.
110 del 1976, a lui contestato per avere portato fuori dalla propria abitazione e

di mesi due di arresto e di euro cento di ammenda.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pan., difetto di motivazione con riguardo alla determinazione della pena e, in
particolare, alla ritenuta non meritevolezza delle attenuanti generiche.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1. In tema di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio, il
giudice non ha l’obbligo di procedere a un analitico esame dei criteri elencati
nell’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena e di fornire
un’analitica motivazione, essendo sufficiente il riferimento a dati oggettivi o
soggettivi idonei a evidenziare la correttezza sul piano argomentativo del criterio
seguito nell’esercizio del proprio potere discrezionale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata appare conforme a tali principi,
avendo la Corte di merito attribuito, del tutto legittimamente e con congrua e
logica motivazione, rilevanza decisiva, al fine del diniego delle circostanze
attenuanti generiche, alla negativa personalità del ricorrente, attestata dalle
numerose condanne per gravi reati, e, al fine del giudizio di congruità della pena
prossima al minimo edittale, alla gravità del fatto.
1.2. Il ricorrente, esprimendo un diffuso dissenso e svolgendo considerazioni
di generico richiamo alla omessa valutazione della sua pericolosità, non ha
opposto elementi concreti di positiva valutazione in questa sede.
2. La inammissibilità del ricorso preclude di rilevare il decorso dei termini di
prescrizione, intervenuto in data successiva alla sentenza di appello.

2

senza giustificato motivo un coltello serramanico e l’aveva condannato alla pena

3. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

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