Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2312 del 10/12/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2312 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Bisconti Girolamo Antonio,
nato il giorno 8
dicembre 1971, avverso l’ordinanza di convalida dell’arresto 14 maggio 2013 del
Tribunale monocratico di Termini Imerese.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Viste le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale, Antonio Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Bisconti Girolamo Antonio ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso
l’ordinanza di convalida dell’arresto 14 maggio 2013 del Tribunale monocratico di
Termini Imerese, sostenendo la nullità del provvedimento, ex art. 179 cod. proc.
Data Udienza: 10/12/2013
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pen.,
per violazione dei principi del contraddittorio, a sensi dell’art.111
Costituzione, e del diritto di difesa, in relazione alle statuizioni dell’art. 24
Costituzione, in quanto, nel corso dell’udienza, il Tribunale ha convalidato
l’arresto, applicando la misura degli arresti domiciliari, “senza preliminarmente
dare la parola alla difesa per esporre le proprie considerazioni” .
Come esattamente rilevato dal Procuratore generale, la giurisprudenza di
legittimità ha più volte chiarito che, allorquando il difensore, come nella specie,
sia stato presente in udienza, il diritto di difesa deve comunque ritenersi
assicurato, anche se dal verbale non risultino le richieste o conclusioni assunte in
relazione ai singoli provvedimenti in ordine ai quali il patrono abbia diritto di
interloquire (cass. pen. sez. 6, 2163/1998 r.v. 211588).
Inoltre, ferma tale regola, è stata del pari esclusa, una qualsiasi altra
ipotesi di nullità per violazione del diritto di difesa, nel caso di mancato
inserimento nel verbale di udienza delle richieste o conclusioni del difensore, in
ordine ai provvedimenti in relazione ai quali abbia il diritto di interloquire (cass.
pen. sez. 6, 43207/10, r.v. 248824)
Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del
provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e
coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese
processuali.
Cosi deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2013
Il motivo è privo di fondamento in diritto.