Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23116 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23116 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENRHOUILA ABDELHADI N. IL 16/11/1976
SANAME MOHAMMED N. IL 15/07/1972
avverso la sentenza n. 794/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 2.7.2013 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della
sentenza del GUP del Tribunale di Torino, emessa il 14.5.2012 ed impugnata dal P.M. e
dagli imputati, assolveva Sanarne Mohammed dal reato di cui al capo c) limitatamente
agli episodi di approvvigionamento di sostanza stupefacente in data 4.5.2011, 2.6.2011
e 21.6.2011 per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena, unificati i restanti
episodi con il vincolo della continuazione, in anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro
14.000,00 di multa; rideterminava la pena per Benrhouila Abdelhadi, esclusa la
circostanza attenuante di cui all’art.73 comma 5 bPR 309/90 ed unificati tutti i reati
di cui ai capi b) e d) con il vincolo della continuazione, in anni 3, mesi 2 di reclusione ed
euro 16.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione Benrhouila Abdelhadi, a mezzo del difensore, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento
della circostanza attenuante di cui all’art.73 comma 7 DPR 309/90 ed alla
determinazione degli aumenti di pena per la continuazione.
Propone, a sua volta, ricorso per cassazione Sanarne Mohammed in ordine alla ritenuta
non concedibilità della circostanza attenuante di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90.
2) I ricorsi sono manifestamente infondati.
2.1) La circostanza attenuante di cui al comma 5 dell’art.73 DPR 309/90 “può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia
dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove
venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005
n.10211; Cass.sez.4 ,1.6.2005 n.20556).Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito
che “..il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla
norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa sede
dì legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile siffatta attenuante nei
confronti di Sanarne Mohammed per l’intensissima attività di spaccio di due diverse
qualità di droga (“..in un arco di 22 mesi almeno 217 cessioni di hashish e cocaina..”).
2.2) Quanto alla circostanza attenuante di cui all’art.73 comma 7 DPR 309/90,
invocata da Benrhoualka Abdelhadi, perchè sia integrato l’elemento della
collaborazione occorre, quanto meno, che il contributo fornito dal soggetto risulti

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OSSERVA

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concretamente utile, cioè tale da determinare in maniera diretta un esito favorevole
per le indagini e la cessazione dell’attività criminale ad essa relativa (cfr-Cass.pensez.4 n.28548 del 29.7.2005). L’attività positiva richiesta, che la norma riassume
nell’espressione “si adopera”, può anche risolversi nel rendere dichiarazioni, che però
non devono consistere in semplici chiamate in correità o in indicazioni generiche sulle
modalità di consumazione del reato, ma devono possedere, quanto meno, una
concretezza ed efficacia per i fini investigativi (Cass.pen.sez.4, 22.4.2004;
conf.Cass.pen.sez.4 n.20237 del 14.6.2006).
2.2.1) La Corte territoriale ha correttamente rilevato che non ricorrevano le
condizioni per l’applicabilità dell’invocata attenuante, essendosi l’imputato limitato a
confessare gli illeciti commessi ed a fornire i nomi dei suoi clienti-consumatori
(comportamento questo che gli è valso il riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche- pag.10 sent).
2.2.2) In ordine, poi, al trattamento sanzionatorio
la Corte distrettuale, in
accoglimento dell’appello dell’imputato, ha riconosciuto il vincolo della continuazione
tra i reati di cui ai capi b) e d), apportando degli aumenti di pena assolutamente
contenuti in rapporto alla quantità di sostanza stupefacente ed al numero degli
episodi.
2.3) I ricorsi debbono quindi essere dichiarati inammissibili, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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