Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23115 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23115 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI STASIO VINCENZO N. IL 23/12/1976
D’ELIA ANNA ASSUNTA N. IL 19/07/1977
avverso la sentenza n. 1139/2013 GIP TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, del 02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza in data 2.7.2013 il &IP del Tribunale di Nocera Inferiore, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuta la diminuente per la
scelta del rito, applicava a D’Elio Anna Assunta e Di Stasi° Vincenzo la pena
concordata ex art.444 c.p.p., rispettivamente, di anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro
15.556,00 di multa e di anni 3, mesi 7 di reclusione ed euro 15.556,00 di multa per i
reati di cui agli artt.81, 110 c.p., 73 DPR 309/90 loro ascritti.
Ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando la violazione di legge e il difetto di
motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p.
3) Con atti pervenuti in cancelleria in data 26.2.2014, la D’Elia ed il Di Stasi°
dichiarano di rinunciare al ricorso per cassazione da essi proposto in data 17.7.2013
avverso la sentenza del &UP del Tribunale di Nocera Inferiore n.207/2013.
I ricorsi debbono, conseguentemente, essere dichiarati inammissibili, a norma
dell’art.591 comma 1 lett.d) c.p.p., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare
congruo determinare in euro 500,00 ciascuno ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili, per rinuncia, i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
500,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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