Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23114 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23114 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 28/02/2014

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

Irechukwu Geuphry, nato in Nigeria l’8.8.82
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino

del 5.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Il ricorrente è stato condannato per avere ceduto due dosi di cocaina e detenuto 21
ovuli (dei quali 7 di eroina e 14 di cocaina) ingeriti e, quindi, espulsi con le feci. La Corte d’appello,
con la decisione impugnata ha ridotto la pena previa declaratoria di prevalenza dell’attenuante
del comma 5 – già riconosciuta in primo grado – rispetto alla recidiva.
Nell’impugnare tale decisione, il ricorrente sostiene esservi stata erronea applicazione
della legge per via del mancato assorbimento della condotta contestata nel capo a) (cessione)
rispetto alla detenzione (capo b)) essendo evidenti la contestualità delle condotte e la loro
continuità. La Corte, infatti, nel negare la contestualità non ne ha spiegato le ragioni sebbene
non si abbiano prove circa il fatto che il ricorrente avesse ingerito la droga in un momento
antecedente e distaccato rispetto alla cessione. Al contrario, vista la pericolosità
dell’ingerimento, è molto verosimile che esso fosse avvenuto poco prima. Con secondo motivo,

Jt.

Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ragione evidente di tale
asserzione risiede nel rilievo che – come agevolmente si evince anche solo dalla sintesi dei
motivi appena effettuata, essi si risolvono nel tentativo di prospettare i fatti in una diversa
prospettiva. Così facendo il ricorrente mostra di equivocare il compito di controllo di questa
S.C. dai cui poteri esula quello di una rilettura, degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, attività che, in via esclusiva, è riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare vizio di legittimità la possibilità di una diversa – e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali (sez. VI, 8.5.09, n. 22445, Rv. 244181);
Pertanto, ciò che questa S.C. deve controllare nella motivazione impugnata non è la
possibilità teorica che i medesimi fatti si prestino a differenti interpretazioni e conclusioni bensì
solo se la soluzione adottata sia aderente alle risultanze processuali e queste ultime siano state
commentate in modo logico.
Ciò è sicuramente avvenuto nella specie (ancorché in modo sintetico) da parte della Corte
d’ap e, comunque, anche ad opera del giudice di primo grado (la cui decisione si fonde con la
seconda creando un unico complesso motivazionale. In ogni caso, la questione
dell’assorbimento era già stata portata all’attenzione dei giudici di secondo grado i quali
l’hanno respinta sul rilievo che l’imputato, nel momento in cui ha effettuato la cessione delle
due dosi ai ragazzi aveva già ingerito l’altra sostanza (a dimostrazione, cioè della diversità delle condotte
giustamente distinte anche nella contestazione).

Anche il secondo motivo è stato congruamente esaminato e respinto dalla Corte
osservando che la pericolosità dell’imputato si può desumere dalle stesse modalità dell’azione,
dal precedente specifico gravante su di lui e dal fatto che egli sia provo di fonti di reddito lecite
(la quale ultima cosa induce giustamente a una prognosi negativa, fermi restando gli apprezzamenti del caso
specifico, anche in considerazione del peso modesto della droga trattata).

Va, infine, soggiunto che non risulta violata la legalità della pena neppure alla stregua
dei nuovi parametri normativi di cui al D.L. 146/13

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

il ricorrente si duole anche della mancata revoca della espulsione fondata sul richiamo alla
pericolosità di una condotta che, al contempo, è stata ritenuta attenuata.

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