Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23113 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23113 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOCCIA GIOVANNI N. IL 20/11/1956
avverso la sentenza n. 6960/2013 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:
– che con la sentenza in epigrafe segnata, il Gip presso il Tribunale di Napoli ha applicato, su
richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa a carico di
Giovanni Boccia, imputato del reato ex artt. 81 cpv cod.pen. 73, co. 1 e 1 bis, d.P.R. 309/90, per
illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
-che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, nell’ipotesi di applicazione

diretta a contestare la sussistenza del fatto, la sua soggettiva attribuzione, i termini fattuali
dell’imputazione, l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione (Cass.
21.11.1997, P.M. in proc. Autiero; sez. un. 3.12.1999, Fraccari); né può riconoscersi alla parte un
concreto interesse a dedurre su tali punti la mancanza o l’insufficienza della motivazione, dal
momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà pattizia (cass.
1.12.1993, Vitolano);
-che il ricorso per cassazione proposto dal prevenuto in punto di carenza di motivazione, ai fini
dell’applicazione dell’art. 129 c.p.p., risulta inammissibile perché il relativo motivo di gravame
appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza per una declaratoria immediata di non
punibilità, mentre, in ogni caso la sentenza si palesa sufficientemente motivata in ordine alla
inapplicabilità della disposizione citata, da cui è chiaramente desumibile la insussistenza di cause di
non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 28/2/2014.

della pena sull’accordo delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è inammissibile l’impugnazione

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