Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23111 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23111 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAMMARERI FRANCESCO PAOLO N. IL 09/09/1978
avverso la sentenza n. 11318/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 28/02/2014

1) Con sentenza del 12.3.2013 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza del &IP del Tribunale di Cassino, emessa 1’8.5.2012, con la quale Cammareri
Francesco Paolo, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato condannato
per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90, riduceva la pena inflitta in primo grado ad
anni 5 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, denunciando la mancanza,
contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione alla mancata concessione
della circostanza attenuante speciale di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90 e delle
circostanze attenuanti generiche.
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La circostanza attenuante di cui all’art.73 comma 5 DPR 309/90 “può essere
riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia
dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla
disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove
venga meno uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale
presenza degli altri” (cfr.Cass.sez.un.21.9.2000 n.17; conf.Cass.sez.4, 16.3.2005
n.10211; Cass.sez.4 ,1.6.2005 n.20556). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito
che “..il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla
norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia
quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008).
2.2) Con valutazione argomentata adeguatamente, come tale non sindacabile in questa
sede di legittimità, la Corte di merito ha ritenuto non ipotizzabile siffatta attenuante,
oltre che per il quantitativo considerevole della sostanza stupefacente (principio
attivo di gr.334,70, pari a 13.387 dosi singole medie), anche per le allarmanti modalità
del trasporto e per l’abilità dell’occultamento.
2.3) La Corte distrettuale ha poi ritenuto assolutamente ostativi al riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche i precedenti penali anche specifici
dell’imputato, che, tra l’altro, si trovava sottoposto a libertà vigilata.
Ed è pacifico che, ai fini dell’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, il
giudice di merito deve riferirsi ai parametri di cui all’art.133 c.p., ma non è
necessario, a tal fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale
di esso ha inteso far riferimento. La concessione delle circostanze attenuanti
generiche è, invero, un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che

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OSSERVA

deve motivare nei soli limiti atti a far emergere, in misura sufficiente, la sua
valutazione.
2.4) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in euro
1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.00,00.
Così deciso in Roma il 28.2.2014

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