Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23111 del 06/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23111 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUCATO VINCENZO N. IL 02/04/1947
avverso l’ordinanza n. 6203/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 06/02/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’Il gennaio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Torino
ha revocato nei confronti di Brucato Vincenzo la sospensione condizionata della
parte finale della pena detentiva, disposta con ordinanza del 13 dicembre 2005
del Magistrato di sorveglianza di Novara, e ha dichiarato non computabile il
tempo trascorso in sospensione della esecuzione della pena dal 13 dicembre
la commissione da parte del predetto di delitto non colposo, punito con pena non
inferiore a mesi sei, entro cinque anni dall’applicazione del beneficio ne
imponeva la revoca di diritto, e che la gravità delle violazioni commesse e il
breve lasso di tempo tra le stesse e l’inizio dell’applicazione del beneficio di legge
non consentivano la positiva valutazione di alcun periodo trascorso in
sospensione condizionata.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore, Brucato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto mancanza e/o manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla durata delle limitazioni patite e al comportamento
tenuto durante il periodo di sospensione dal 13 dicembre 2005 al 15 maggio
2006, che doveva essere computato.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha disposto, nei confronti del ricorrente, la
revoca della sospensione condizionata della parte finale della pena detentiva e la
computabilità dell’intero periodo trascorso in sospensione condizionata con
argomentazioni adeguate, esaustive in fatto per la loro coerenza interna e per la
loro logica congruenza alle risultanze acquisite, e corrette in diritto, per l’esatta
interpretazione e applicazione dei principi di diritto in materia.
La valorizzazione della condotta tenuta dal ricorrente non ha, infatti,
prescisso dalla compiuta analisi delle violazioni dallo stesso commesse,
apprezzate come gravi, e della vicinanza temporale della loro commissione
rispetto alla data di decorrenza del beneficio concesso.
Tali rilievi, resistono alle censure difensive, che, senza contestare le ragioni
argomentate poste a fondamento della decisione, oppongono una inammissibile
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2005 al 15 giugno (rectius: maggio, come da motivazione) 2006, rilevando che
alternativa valutazione delle emergenze processuali, fondata sul solo riferimento
alla condotta tenuta dal ricorrente durante il periodo di fruizione del beneficio.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
P.Q.M.