Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23110 del 28/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23110 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sui ricorsi proposto da:
Materazzi Marina, nata a Roma il 9.10.61
Materazzi Patrizia, nata a Roma il 7.11.58
imputate artt. 110 c.p. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma dell’11.6.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
Le ricorrenti sono state accusate di avere, in concorso tra loro, detenuto, al fine di
cederli a terzi. 5,8 gr. di cocaina (pari a 15 dosi singole). Per tale motivo, esse sono state
condannate, previa riconduzione del fatto nell’alveo del comma 5 dell’art. 73 T.U. stup..
La Corte d’appello, con la decisione impugnata, ha riformato in parte riducendo la pena
per ciascuna imputata, previa rivalutazione dei parametri M cui all’art. 133 c.p. ma negando
l’invocato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il presente gravame censura tale aspetto della sentenza dolendosi, appunto, del diniego
delle circostanza di cui all’art. 62 bis c.p.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Come noto, la decisione
sulle circostanze di cui all’art. 62 bis c.p. è frutto di un apprezzamento di merito nel quale il
giudice fa uso del proprio potere discrezionale. La pronuncia a riguardo diviene inoppugnabile
nella misura in cui essa sia stata adeguatamente motivata sulla base delle emergenze
Data Udienza: 28/02/2014
processuali e sia quindi possibile escludere il dubbio di essere al cospetto di mero arbitrio »(sez.
1,4.11.04, Palmisani, Rv. 230591).
Deve anche soggiungersi che la funzione di adeguamento della pena al caso concreto svolta dalle attenuanti generiche – è correlata alla sussistenza obiettiva di situazioni o
circostanze non rientranti tra quelle già codificate (ma che presentano connotazioni tanto rilevanti e
speciali da esigere una più incisiva e particolare, considerazione). Si richiedono, in altri termini, «elementi
Orbene, nella specie, i giudici hanno fatto notare che i motivi a delinquere, le condizioni
di vita e la complessiva personalità delle prevenute nonché le difficoltà connesse con la morte
del coniuge di Materazzi Marina sono tutte circostanze meramente asserite e sfornite di
qualsivoglia allegazione. Per contro, si è ricordato il ricco certificato penale di entrambe le
ricorrenti dal qual si evince una recidivanza specifica che, unitamente alle caratteristiche del
fatto esaminato hanno motivatamente indotto quei giudici ad escludere la esistenza di valide
condizioni per accogliere al richiesta difensiva.
Né, va qui soggiunto, la stessa difesa ha qui evidenziato la ricorrenza di elementi
positivi.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna delle ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuna, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di
1000 C.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e,
ciascuna, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.
Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014
Il Presidente
di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle
circostanze in parola» (Sez. I, 22.9.93, Stelitano, Rv. 195339).