Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23109 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23109 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

Data Udienza: 28/02/2014

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Spinelli Maria, nata a Giulianova l’8.5.78
imputata art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 26.6.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva

Con il provvedimento impugnato, alla ricorrente è stata applicata la pena di anni 1 di
reclusione e 3000 C di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
La presente impugnazione censura il fatto che il giudice non abbia valutato le risultanze
processuali e, per l’effetto, pronunciato una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi inammissibile.
A prescindere dalla sua assoluta genericità e sostanziale assertività (ragioni di per sé sole
sufficienti a giustificare la presente pronunzia) Va, poi, -ammentato che l’accordo sulla pena “esonera il
giudice dall’obbligo di motivazione sui punti non controversi della decisione” (

da ult., Sez. II, 12.10.05,

Conseguentemente, anche una valutazione sintetica del fatto,
operata in sentenza, deve considerarsi più che sufficiente a giustificare la ratifica dell’accordo
raggiunto dalle parti. Ed infatti, per giurisprudenza costante di questa S.C. (risalente nel tempo, Sez.
III 18.6.99, Bonacchi, Rv. 215071 – e ribadita anche di recente – Sez. I 10.1.07, Brendolin, Rv. 236622), la sentenza del
P.M. in proc. Scafidi, Rv. 232844).

N

giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo del vizio di motivazione, soltanto se, dal testo della sentenza impugnata, appaia
evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129. Diversamente, (sez. V 15.4.99,
Barba, Rv. 213633; Sez. V 15.4.99, Barba, Rv. 213633; Sez. I, 27.9.94, Magliulo, n. 3980 e, più di recente, Sez. i, 14.12.10,

non è necessario che il giudice dia conto, nella
motivazione, della esclusione di tale causa, “essendo sufficiente anche una implicita
motivazione” a riguardo.
Ciò è – esattamente – quanto avvenuto nella specie.
Lungi dall’essere giusta la censura difensiva, risulta, infatti, che il Tribunale ha fondato
le ragioni per escludere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sul richiamo ai
verbali di perquisizione e sequestro, ai risultati delle analisi sulla sostanza stupefacente, al
rinvenimento di un bilancino di precisione nonché di ritagli di busta di cellophane.
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 28 febbraio 2014

Il Presidente

Capuozzolo, n. 1399; Sez. II, 17.5.12, Orellana, n. 25023)

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