Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 23108 del 28/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 23108 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAPPALARDO NICOLINA N. IL 22/07/1948
avverso la sentenza n. 143/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 28/02/2014

Ritenuto:

-che avverso detta pronuncia la difesa della prevenuta ha proposto ricorso per cassazione,
contestando la sussistenza dei reati contestati, in quanto l’opera realizzata è da ritenersi pienamente
legittima e non necessitante di permesso di costruire; la Corte territoriale ha, di poi, errato nel
condizionare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera, ritenuta
illecitamente edificata;
-che dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia, emergono la logicità e
la correttezza della argomentazione motivazionale sviluppata dal giudice di merito in relazione alla
ritenuta concretizzazione dei reati contestati e alla ascrivibilità di essi in capo all’ imputata, con
effettuazione di puntuali richiami alle emergenze istruttorie ( verbale redatto il 30/5/09 dagli agenti
accertatori; deposizioni agenti Lombardo e Lavigna );
-che, peraltro, la Corte territoriale ha esaustivamente riscontrato le contestazioni libellate nei motivi
di appello, con le quali si tendeva a qualificare le opere realizzate quali precarie o pertinenze
dell’immobile principale, evidenziandone la totale infondatezza ed inconferenza, con puntuali
richiami ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità;
-che, del pari, del tutto destituita di fondamento è la contestazione relativa alla subordinazione del
beneficio ex art. 163 cod.pen. alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto il giudice può disporre
detta subordinazione al fine di eliminare le conseguenze dannose del reato;
-che, peraltro, i motivi di annullamento sono aspecifici, perchè ripetitivi, sic et simpliciter, delle
censure mosse in appello, ritenute dal giudice di seconde cure immeritevoli di accoglimento;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.
Così deciso in Roma il 28/2/2014.

-che con la sentenza in epigrafe segnata la Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma del
decisum di prime cure, con il quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Nicolina
Pappalardo per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 44 lett. b), 64, 65, 71, 72, 73, 93, 94 e 95,
d.P.R. 380/01, e condannata alla pena ritenuta di giustizia, ha concesso all’imputata il beneficio ex
art. 163 cod.pen, subordinato alla demolizione del manufatto abusivo;

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